L'Avv. Soave risponde: "Responsabilità ex art. 2051 c.c." - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità ex art. 2051 c.c.”

Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 2050/2019, ha ritenuto responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., un Condominio per la caduta occorsa al condomino mentre scendeva le scale, determinata dalla presenza di acqua, dalla scivolosità dei gradini e dall’assenza di messa a norma delle scale stesse.

Nel caso in esame il condomino conveniva in giudizio il Condominio chiedendo il risarcimento del danno subito per le lesioni personali riportate a seguito della caduta sulle scale condominiali; il convenuto eccepiva l’esistenza del caso fortuito (presenza insolita di acqua sui gradini) e la scarsa diligenza del danneggiato nel percorrere le scale.

All’esito dell’istruttoria il Tribunale, escludendo una condotta colposa del condomino, ha accolto la domanda attorea stante il negligente comportamento del Condominio che non aveva eliminato l’insidia (ristagno di acqua sulle scale, scarsa luminosità) né aveva provato il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo imprevedibile ed eccezionale idoneo ad interrompere il nesso causale.

Il Condominio è stato, pertanto, ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. in qualità di custode della cosa e condannato a risarcire il condomino per i danni patiti.

Avv. Gian Carlo Soave.

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