L'Avv. Soave risponde: "Obbligo Assicurativo" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Obbligo Assicurativo”

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 29.04.2021, in relazione alla causa C-383/19, ha stabilito che è previsto l’esonero dall’assicurazione civile obbligatoria solo per i veicoli che vengono ritirati dalla circolazione e non anche per quelli non idonei a circolare e parcheggiati in un’area privata in attesa di demolizione.

Nel caso in esame un veicolo, confiscato, immatricolato in uno Stato membro e in pessime condizioni, era stato destinato alla rottamazione e collocato in un parcheggio custodito. Per tale ragione non era stato assicurato dal proprietario.

Secondo la Corte di Giustizia “In tale contesto, esso (ossia il giudice del rinvio) si pone la questione se l’obbligo di concludere un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli possa essere escluso quando il veicolo in questione è immobilizzato su un terreno privato, è diventato proprietà di un ente territoriale in forza di una decisione giudiziaria definitiva, non è idoneo alla circolazione ed è destinato alla demolizione per decisione del suo proprietario.”

E ancora “la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria quando il veicolo di cui trattasi è immatricolato in uno Stato membro, qualora tale veicolo non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale applicabile.”

Un veicolo, quindi, resta tale anche quando non è idoneo a circolare perché in pessime condizioni e quindi incapace di cagionare danni e anche quando è in attesa di demolizione; pertanto, chi ne è titolare non è esonerato dall’obbligo di assicurarlo.

               Avv. Gian Carlo Soave.

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