L'Avv. Soave risponde: "Responsabilità del Condominio" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità del Condominio”

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2530/2021, ha stabilito che non sempre l’avere riportato lesioni comporta il risarcimento del danno: il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa ed evento lesivo e deve prestare maggiori cautele per evitare quanto prevedibile.

Nel caso in esame una signora chiedeva il risarcimento dei danni per le lesioni personali riportate mentre percorreva la passerella di legno di un bar, resa scivolosa dall’applicazione di vernice, costituente passaggio obbligato per accedere al proprio appartamento all’interno del Condominio.

Il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda rilevando che l’art. 2051 c.c. individua un’ipotesi di responsabilità per colpa presunta, ove l’imputazione dell’evento prescinde dalla condotta (colposa) del custode e dipende dal fatto che dalla cosa derivi il danno.

Il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa ed evento lesivo, mentre è onere del custode provare il caso fortuito che può derivare dalla stessa condotta del danneggiato, il quale abbia usato il bene senza la normale diligenza, che viene pretesa quando il potenziale pericolo sia prevedibile ed evitabile con l’uso della normale prudenza.

La passerella utilizzata dall’attrice non costituiva l’unico accesso al Condominio, inoltre l’attrice afferma che la causa della caduta sia imputabile ad esclusiva colpa del titolare del bar per avere trattato con vernice inadeguata la passerella stessa.

La domanda risarcitoria è stata, pertanto, respinta: “la condomina che scivola fratturandosi il polso sul passaggio pedonale indiretto per entrare nel palazzo, non allestito dal condominio, non può pretendere il risarcimento dei danni perché è diligenza dell’utente prevedere ed evitare il potenziale pericolo con l’uso della normale prudenza. “

Avv. Gian Carlo Soave.

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