L'Avv. di Famiglia - Avv. Patricia Russo - Responsabilità genitoriale - Il Broker.it

L’Avv. di Famiglia – Avv. Patricia Russo – Responsabilità genitoriale

 

Con sentenza n. 63/2021, il Tribunale di Sondrio ha stabilito che delle condotte illecite poste in essere da un minore, responsabile di avere commesso reati di minaccia e violenza privata, rispondono anche i suoi genitori se non lo hanno adeguatamente educato e se non provano di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in esame un soggetto conveniva in giudizio un minore e i suoi genitori, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a causa di alcune condotte illecite commesse dal minorenne.

Costituitisi, i convenuti offrivano un importo a tacitazione integrale della domanda, che però veniva respinto da parte attrice.

Una nuova proposta conciliativa formulata dal giudice veniva rigettata dai convenuti.

Il Tribunale accoglie la domanda attorea poiché le condotte del minore integranti i reati di violenza privata e minacce non solo non sono state contestate ma sono state accertate anche a mezzo di prove documentali.

Sussiste, dunque, oltre alla responsabilità del minore, autore materiale delle condotte contestate, la responsabilità dei genitori aventi il dovere di educare la prole fino in età tardo adolescenziale.

Secondo gli Ermellini “i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, dunque, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, in relazione al quale potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, in relazione al quale potere – dovere assume rilievo determinante il perdurare della coabitazione; e sia anche e soprattutto nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari. In quest’ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza e irresponsabilità.

I genitori vanno esenti da responsabilità solo se, ex art. 2048 comma 3 c.c., provano di non aver potuto impedire il fatto.

Nella fattispecie detta prova non è stata fornita, ditalchè sia il minorenne, divenuto nel frattempo maggiorenne, sia i suoi genitori sono stati condannati al risarcimento dei danni in favore di parte attrice.

 

Avv. Patricia Russo

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