L'Avv. Soave risponde: "Responsabilità Medica" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità Medica”

La Cassazione, con sentenza n. 12968/2021, ha stabilito che incorre in colpa professionale il medico che, senza effettuare i preventivi accertamenti diagnostici, anche di tipo strumentale, sceglie – tra due terapie possibili – quella più rischiosa per il paziente cagionandogli così delle lesioni.

Nel caso in esame, una paziente querelava due medici per lesioni, per averla sottoposta ad intervento chirurgico senza prima avere compiuto i necessari accertamenti che avrebbero escluso l’esistenza della patologia per la quale ella era stata operata.

Gli imputati vengono assolti sia in primo che in secondo grado dal reato di lesioni colpose gravi perché il fatto non sussiste.

Il giudizio prosegue fino in Cassazione, ma solo nei confronti del direttore del reparto perché la parte civile si era costituita in giudizio solo contro questo imputato.

Gli Ermellini accolgono il ricorso affermando che il punto centrale della “problematica è rinvenibile nel mancato approfondimento della tematica prospettata dalla difesa di parte civile, secondo cui, in caso di previo espletamento di tutti gli esami preventivi del caso, poteva ragionevolmente essere scoperta l’inesistenza della endometriosi così evitando l’intervento chirurgico rischioso.”

Il medico quando decide la terapia deve preferire la soluzione meno pericolosa per la salute del paziente e acquisire tutte le informazioni necessarie sia dal paziente che da altre fonti affidabili, per garantire la correttezza del trattamento chirurgico.

Sussiste la colpa medica professionale per errore diagnostico non solo quando il medico non riesce a inquadrare il caso clinico in una patologia specifica in presenza di uno o più sintomi, ma anche quando non esegue o dispone controlli ai fini della corretta formulazione della diagnosi.

Avv. Gian Carlo Soave.

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