L'Avv. Soave risponde:"La responsabilità medica" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde:”La responsabilità medica”

La Cassazione, con sentenza n. 4864/2021, ha stabilito quali prove devono fornire il medico e la struttura sanitaria, per non incorrere in responsabilità, a seguito di un’infezione di un paziente insorta in ospedale.

Spesso accade che, a causa dei germi di tipo ospedaliero, si verifichino nei pazienti danni molto gravi con conseguente richiesta di risarcimento danni nei confronti di medici e strutture sanitarie.

La prova liberatoria in capo ai sanitari consiste nella dimostrazione di avere adottato tutte le cautele imposte dalla normativa vigente e dalle leges artis per scongiurare l’insorgenza di patologie infettive a carattere batterico e che interessano la salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e la profilassi della strumentazione chirurgica adoperata.

Secondo gli Ermellini “la prova dell’adozione e dell’adeguato rispetto dei necessari standard di igiene e prevenzione non può, ragionevolmente, incombere sul paziente danneggiato con esclusione della casa di cura che lo ha dimesso“.

Occorre, altresì, dimostrare che il personale medico ha provveduto alla necessaria e doverosa terapia profilattica prima e dopo l’intervento chirurgico.

         
Avv. Gian Carlo Soave.

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