L'Avv. Vito Carabotta - Brevi note sul Provvedimento IVASS  97/2020, in vigore dal 31 marzo 2021, di modifica del Regolamento IVASS 40/2018 - Il Broker.it

L’Avv. Vito Carabotta – Brevi note sul Provvedimento IVASS  97/2020, in vigore dal 31 marzo 2021, di modifica del Regolamento IVASS 40/2018

L’IVASS, con proprio Provvedimento 97/2020, all’esito della relativa procedura, ha introdotto alcune significative modifiche riguardanti le “modalità di informativa precontrattuale”, modificando in parte ed in parte suddividendo i precedenti (invero, in vigore fino al 28.2.2021) allegati 3 e 4.

 

Il nuovo Allegato 4-ter sostituirà – di fatto – l’attuale All. 3, elencando le “Regole di comportamento del distributore”, e dovrà essere “pubblicato” nei locali dell’intermediario, “consegnato” prima della conclusione del contratto se concluso fuori sede, o “consegnato” in caso di vendita a distanza.

La “pubblicazione” dovrà avvenire per il tramite della sua “disponibilità” all’interno dei locali (anche tramite affissione cartacea), in modalità elettronica o pubblicato sul sito internet, in uno al nuovo Allegato 3 ed all’ “Elenco delle Imprese” (Sez. I del nuovo Allegato 4), con cui l’Intermediario ha rapporti (anche attraverso le cd. “collaborazioni orizzontali”).

 

Il “precedente” (ancora per pochi giorni, vigente) All. 4, viene “diviso” fra il <<Nuovo All. 3 >>, che fornirà al contraente l’informativa sul distributore, la relativa attività, eventuali conflitti di interesse, e gli strumenti di tutela (verso l’intermediario o l’impresa), ed il “Nuovo All. 4” (che, come il precedente, dovrà essere consegnato/trasmesso al contraente prima della conclusione del contratto), con cui verranno fornite le “Informazioni sulla Distribuzione del Prodotto NON-IBIP” (consulenza, remunerazione, pagamento del premio), ed il “Nuovo All. 4-bis”, per i “Prodotti IBIP” (consulenza, remunerazione, pagamento del premio).

 

Sempre a partire dal prossimo 31.3.2021, entrerà in vigore il nuovo (modificato) art. 58 Reg. 40/2018, introducendo importanti cambiamenti nel comportamento degli intermediari nella “relazione” pre-contrattuale con il contraente.

Viene inserito, infatti, un nuovo comma con cui viene introdotto un NUOVO OBBLIGO per l’intermediario, quello di “consegnare al contraente” – prima della conclusione del contratto – una dichiarazione che certifichi “la coerenza” fra le richieste ed esigenze dello stesso con le garanzie del prodotto assicurativo offerto (1).

 

Onde evitare ogni “alternativa”, il Provv. 97/2020 abroga i co. 5 e 6 del richiamato art. 58 Reg. 40/2018, di fatto abolendo ogni possibilità di concludere contratti previo assenso scritto del cliente, e – quindi – anche in assenza della predetta coerenza od in caso di mancata ricezione, da parte dello stesso, delle informazioni relative.

Novità per gli intermediari

Il Provv. IVASS 97/2020, con l’art. 4 co.12 lett. B, modifica l’art. 42 Reg. 40/2018, prevedendo che la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione tra due intermediari (A-B-D) debba essere comunicata alle rispettive imprese mandanti interessate.

Tale novità consentirà alle Imprese di conoscere l’intera filiera dei proponenti i prodotti assicurativi, ed è funzionale all’applicazione del Pog ex Reg. UE 2017/2358 e Reg. Ivass 45 del 4.8.2020, che prevedono flussi informativi tra imprese e intermediari.

Inoltre, la lett. “a” dell’art. 4 co. 12 introduce l’obbligo per gli intermediari dell’accordo di collaborazione orizzontale di comunicare alla “mandante”, costi ed oneri connessi all’attività di distribuzione dei prodotti vita (investimento e diversi dall’investimento), e ciò onde fornire al cliente una rendicontazione completa degli oneri connessi alla distribuzione, anche di quella orizzontale.

Infine, si rammenta che a partire dal 31.3.2021, per poter svolgere l’attività di distribuzione assicurativa è necessario il possesso dell’ulteriore requisito del diploma di istruzione secondaria (restano salvi coloro che al 31.3.2021 già esercitano l’attività di distribuzione).

 

Avv. Vito Carabotta

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