L'Avv. Soave risponde:"Responsabilità Medico Legale" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde:”Responsabilità Medico Legale”

La Cassazione, con sentenza n. 1600/2021, ha stabilito che incorre in responsabilità deontologica il medico che, incaricato quale perito da un P.M., non si avvale della collaborazione di un collega specializzato.

Nel caso in esame, il P.M., durante lo svolgimento delle indagini preliminari in un giudizio di responsabilità professionale nei confronti di un cardiologo, aveva nominato quale perito un medico legale.

L’art. 62 Codice Deontologico Medico prevede che il medico legale, incaricato di svolgere una perizia nell’ambito di un giudizio di responsabilità professionale, deve associarsi a un collega con esperienza e competenza comprovate nella disciplina oggetto della sua consulenza.

Secondo gli Ermellini non rileva, infatti la circostanza che il perito sappia leggere  correttamente un elettrocardiogramma.

Essi affermano che, quando la valutazione medico-legale incide nell’ambito della responsabilità professionale, è “doveroso l’intervento di un medico di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta“.

Se il medico incaricato quale perito non adempie in detto senso, deve essere sanzionato dal punto di vista deontologico.

            Avv. Gian Carlo Soave.

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