La Cassazione, con ordinanza n. 25460/2020, ha stabilito che il conducente è responsabile esclusivo dei danni alla vettura a causa di una buca nel manto stradale se non adotta le cautele attese e prevedibili.
Nel caso in esame, un automobilista chiedeva la condanna del Comune al risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro causato da una buca sulla strada.
La domanda veniva rigettata in primo e secondo grado per non essere il conducente riuscito a dimostrare in giudizio la proprietà e il relativo obbligo di custodia del tratto di strada in cui era presente la buca.
Il conducente ricorre, quindi, in Cassazione evidenziando il contrasto tra la volontà transattiva del Comune e l’affermazione dello stesso di non essere titolare del tratto di strada in cui si è verificato l’occorso.
Egli, inoltre, lamenta l’omesso esame della violazione dell’obbligo di custodia da parte del Comune e la mancata considerazione dell’efficacia probatoria del verbale redatto dalla Polizia Municipale in relazione all’evento.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso per l’infondatezza dei motivi sollevati e, in particolare, evidenzia che la volontà transattiva manifestata dal Comune non significa che lo stesso abbia riconosciuto la propria responsabilità nella causazione del sinistro.
La Suprema Corte afferma che, viste le dimensioni della buca e le condizioni di visibilità (ora diurna del sinistro), il conducente non poteva non vedere l’insidia stradale.
Ne consegue che la responsabilità esclusiva del sinistro va attribuita al conducente – che viaggiava ad una velocità non adeguata alla strada – il quale non ha neppure assolto all’onere probatorio di dimostrare la pericolosità della buca stradale.
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