L'Avv. Soave risponde:"Investimento del pedone" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde:”Investimento del pedone”

La Cassazione, con ordinanza n. 278/2021, ha escluso il concorso di colpa del pedone, investito mentre attraversa un piazzale, in assenza di attraversamenti pedonali utilizzabili, non esistendo il divieto di attraversare le piazze ma l’obbligo del pedone di usare gli appositi passaggi, anche se non vicini.

Nel caso in esame una donna, investita da un veicolo mentre attraversava a piedi un piazzale, chiedeva il risarcimento dei danni riportati a causa dell’occorso al conducente e alla sua compagnia assicurativa.

Il Tribunale riconosceva in capo alla donna un concorso di colpa del 30% e in capo alla Compagnia del 70% con condanna al risarcimento del pedone.

La signora ricorreva in appello, contestando il concorso di colpa: la Corte d’Appello riteneva che il pedone non avrebbe dovuto attraversare il piazzale visto il divieto di cui all’art. 190 C.D.S, indipendentemente dalla presenza delle strisce pedonali.

La donna ricorre in Cassazione ritenendo erronea l’interpretazione data dal giudice di secondo grado all’art. 190 C.D.S., che aveva interpretato detta norma come contenente un divieto assoluto di attraversare i piazzali.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del pedone “in quanto l’art. 190 del Codice della Strada non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché chiaramente condiziona il divieto il fatto che degli attraversamenti pedonali esistano “anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma”, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce e attraversare quel punto. Non contiene dunque un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili“.

            Avv. Gian Carlo Soave.

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