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Avv. Russo – Diritto di Famiglia: “Affidamento e mantenimento dei figli”

 

La Legge n. 54/2006, in tema di affidamento dei figli, ha sancito quale regime di affidamento preferibile quello condiviso – in luogo di quello esclusivo – ritenendolo più idoneo alle esigenze dei minori.

Entrambi i genitori possono così esercitare la responsabilità genitoriale, partecipando alla cura e all’educazione della prole.

L’affido esclusivo rileva, dunque, solo in via residuale, qualora l’affidamento esclusivo sia in contrasto con l’interesse dei minori.

In tal senso si segnala la sentenza n. 917/2020 del Tribunale di Brescia, con la quale si è disposto l’affido esclusivo alla madre a seguito del reiterato inadempimento dell’obbligo di mantenimento da parte del padre.

La violazione, da parte di un genitore, del dovere di mantenimento dei figli e il conseguente inadempimento dell’obbligo di versare il relativo contributo, costituisce, infatti, un valido motivo per l’affido esclusivo all’altro genitore.

Anche il Tribunale di Roma, con sentenza del 16.06.2017, ha disposto l’affido esclusivo della figlia minore alla madre in quanto il padre, dal momento della cessazione della convivenza, aveva visto solo saltuariamente la figlia e non aveva ottemperato agli obblighi di mantenimento, dimostrando così la propria inadeguatezza alla cura della prole e all’esercizio del ruolo genitoriale.

Secondo l’orientamento recentemente adottato dalla giurisprudenza di legittimità, il reiterato mancato pagamento del mantenimento, laddove non sia giustificato da una valida ragione, dimostra la scarsa propensione del genitore a prendersi cura della prole.

Si rammenta la sentenza n. 26587/2009, con cui la Suprema Corte ha confermato l’affido esclusivo dei minori alla madre stabilito dai giudici di merito, revocando il precedente affido condiviso, considerata la perdurante (oltre dieci anni) violazione del padre di versare l’assegno di mantenimento.

Considerato però che manca una tipizzazione delle circostanze ostative all’affidamento condiviso, “la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l’affidamento esclusivo“.

Secondo gli Ermellini “perchè possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore“.

Ed ancora, “l’esclusione della modalità dell’affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento“.

L’obbligo di un genitore di provvedere al mantenimento dei figli implica il dovere di soddisfare, innanzitutto, le esigenze degli stessi, anteponendole alle proprie: in caso di inadempimento, specie se protratto per lungo tempo, si finisce con il penalizzare la prole sia  dal punto di vista materiale che morale, dimostrando la totale mancanza di responsabilità nei confronti della stessa.

 

Avv. Patricia Russo

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