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Avv Andrea Maura – Provv. IVASS n. 97

In vista dell’entrata in vigore delle norme che IVASS e CONSOB hanno emanato nell’estate del 2020 per completare il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva IDD (la scadenza è il 31 marzo 2021), pubblichiamo una serie di contributi dell’Avv. Andrea Maura, partner dello Studio Legal Grounds, membro del network internazionale ALIANT LAW con sede a Los Angeles.

Avvocato Maura, il 31 marzo 2021 si avvicina. Che cosa significa per il mondo della distribuzione assicurativa?

Il significato di questa data è collegato all’entrata in vigore di una serie di Provvedimenti emanati dall’IVASS nel mese di agosto 2020, tra i quali il Regolamento IVASS n. 45 in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto (POG – Product Oversight Governance), del quale ci siamo occupati nello scorso intervento e il Provvedimento IVASS n. 97, del quale inizieremo ad occuparci ora.

Qual è l’ambito di applicazione del Provvedimento IVASS n. 97?

Il Provvedimento prima di tutto completa le regole sulla distribuzione degli IBIPs effettuata da compagnie di assicurazione, agenti e broker e modifica alcuni Regolamenti ISVAP e IVASS, ovvero:

  • i Regolamenti ISVAP n. 23 e 24 del 2008 rispettivamente sulla trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione RCA e natanti e sulla gestione dei reclami e
  • i Regolamenti IVASS n. 38, 40 e 41 del 2018 rispettivamente in materia di sistema di governo societario, di distribuzione assicurativa e di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

Avvocato Maura, prima di proseguire, ci ricorda che cosa sono gli IBIPs?

Definiti dalla Direttiva IDD, i prodotti in questione (Insurance-based investment products – prodotti di investimento assicurativo) sono quelli che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte in modo diretto o indiretto alle fluttuazioni del mercato.

In concreto si tratta delle polizze vita di ramo I rivalutabili e a gestione separata e di ramo III (polizze unit e index linked), nonché dei prodotti di ramo V (operazioni di capitalizzazione) e di quelli multiramo, che combinano due rami vita (ramo I e il ramo III).

L’intervento dell’IVASS è stato l’unico o ce ne sono stati altri?

Limitatamente al mondo IBIPs, parallelamente all’IVASS si è mossa anche la CONSOB con la Delibera n. 21466/2020 del 29 luglio 2020, che ha modificato il Regolamento Intermediari.

Le modifiche in questione, che si applicano alla distribuzione di IBIPs da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui al TUF (D.lgs. n. 58 del 1998 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono coordinate con quelle introdotte dall’IVASS.

Chi sono i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui al TUF ?

Si tratta (art. 1, comma 1, lett. w bis del TUF) degli intermediari assicurativi iscritti nella Sezione D del RUI, dei soggetti dell’Unione europea iscritti nell’elenco annesso al RUI quali le banche, le SIM (Società di intermediazione mobiliare) e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del RUI.

In estrema sintesi, dunque:

  • le regole di dettaglio in materia di distribuzione di IBIPs da parte di agenti, broker e compagnie che operano direttamente come distributori sono state emanate dall’IVASS > Provvedimento. n. 97, che ha modificato il Regolamento IVASS n. 40 in materia di distribuzione assicurativa;
  • le regole di dettaglio in materia di distribuzione di IBIPs da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui al TUF sono state emanate dalla CONSOB > Delibera n. 21466/2020 del 29 luglio 2020, che ha modificato il Regolamento Intermediari.

Torniamo ora al Provvedimento IVASS n. 97.

Certo, il Provvedimento in questione, come abbiamo visto, ha un raggio di azione piuttosto ampio, anche se per gli operatori del mercato l’attenzione sin da subito si è focalizzata sulle modifiche al Regolamento IVASS n. 40 in tema di distribuzione.

Per questo motivo dedicheremo alla norma una serie di ulteriori interventi, oltre al presente, che concentreremo invece sulle novità introdotte nell’ambito dei Regolamenti ISVAP n. 23 e 24 del 2008.

Ci parli, allora, delle novità introdotte nell’ambito dei Regolamenti appena citati.

Partiamo con il Regolamento 23.

Il Provvedimento n. 97 ha inciso sul contenuto del preventivo gratuito personalizzato rilasciato dalle compagnie presso i punti vendita, prevedendo l’obbligo per quelle aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitate in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi:

  • di indicare nel preventivo stesso la propria adesione o meno al sistema di risarcimento diretto,
  • specificando che in caso di mancata adesione l’assicurato non potrà rivolgersi per il risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione ma dovrà necessariamente rivolgersi all’impresa di assicurazione del danneggiante.

Passiamo ora al Regolamento ISVAP n. 24 del 2008.

La prima grande novità è l’estensione dell’obbligo di pubblicare il rendiconto sull’attività di gestione dei reclami anche alle compagnie comunitarie abilitate ad operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, per consentire – riprendendo le parole dell’Istituto – una piena disclosure del dato, come previsto per quelle italiane.

Il Provvedimento n. 97 ha poi introdotto l’obbligo di comunicare all’impresa preponente i reclami ricevuti dal canale distributivo costituito dagli iscritti nella Sezione D del RUI e ha precisato meglio i reclami non compresi nell’area di competenza dell’IVASS.

In forza delle modifiche apportate dal Provvedimento non sono di competenza dell’IVASS i reclami relativi all’accertamento dell’osservanza delle norme del TUF disciplinanti:

  • la corretta redazione del KID (periodo quest’ultimo aggiunto dal Provv. IVASS n. 97) e
  • la distribuzione di IBIPs da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui al medesimo TUF (sui quali ci siamo già soffermati).

Ulteriori modifiche hanno riguardato riferimenti normativi non più attuali.

Avvocato, nella risposta precedente ha parlato di KID. Ci può ricordare il significato di questo acronimo?

Si tratta del documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell’8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs);

La funzione del KID è quella di mettere a disposizione dei potenziali investitori al dettaglio le informazioni per poter decidere in maniera informata sul possibile investimento e per comparare tra loro i diversi PRIIPs.

Grazie Avvocato, attendiamo, allora i suoi prossimi interventi, nell’ambito dei quali andremo più a fondo sulle modifiche e sulle integrazioni introdotte dal Provvedimento IVASS n. 97 nell’ambito del Regolamento IVASS n. 40 del 2018 in tema di distribuzione assicurativa, sia lato IBIPs, sia lato non IBIPs.

 

 

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