L'Avv. Soave risponde: "Alcoltest" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Alcoltest”

Il Giudice di Pace di Giarre, con sentenza n. 91/2020, ha stabilito che il verbale di contestazione per guida in stato di ebbrezza deve essere annullato se l’amministrazione non prova che l’etilometro è stato omologato e calibrato, nonché in mancanza delle necessarie verifiche periodiche.

Nella fattispecie, un conducente aveva fatto opposizione ad una sanzione amministrativa per violazione dell’art. 186 C.D.S. ritenendo illegittimo l’accertamento della presunta violazione sia per l’inesistenza dell’omologazione dell’etilometro sia per la misura del tasso alcolemico rilevato di poco superiore al massimo consentito.

L’amministrazione resistente, pur avendo versato in giudizio diversi atti, non ha dimostrato l’omologazione, né il suo aggiornamento nè le verifiche periodiche dell’etilometro.

Secondo l’orientamento della Cassazione, ai fini della configurabilità della contravvenzione per guida in stato di ebbrezza, il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve attestare la verifica che l’apparecchio utilizzato per l’alcoltest è stato preventivamente sottoposto alla prescritta e aggiornata omologazione e alla corretta calibratura.

Anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 113/2015, ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 comma 6 C.D.S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Principi applicabili in via generale secondo il Giudice di Pace di Giarre: è grazie all’affidabilità di tali strumenti, infatti, che le risultanze degli stessi costituiscono fonte di prova della violazione, attuando in tal modo il principio di affidamento dell’utente nelle attività della P.A.

            Avv. Gian Carlo Soave.

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