L'Avv. Soave risponde: "Responsabilità Medica" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità Medica”

Si segnala l’ordinanza n. 19631/2020 della Cassazione in tema di responsabilità medica e C.T.U.

La consulenza tecnica d’ufficio, specie nei giudizi di responsabilità medica, riveste grande importanza in quanto è spesso uno strumento istruttorio fondamentale che consente di colmare le lacune tecniche dei giudici nella materia e giungere a stabilire con le opportune conoscenze la sussistenza o meno di un danno alla salute imputabile a un intervento sanitario o alla condotta di uno o più medici.

Il ricorso alla C.T.U. e la sua valutazione vanno fatte tenendo conto di due importanti aspetti: essa non può sopperire a eventuali carenze istruttorie delle parti né può essere utilizzata per cercare fatti o circostanze non provati.

La C.T.U. è, infatti, un mezzo con il quale valutare in maniera tecnica dati già acquisiti quale risultato dei mezzi di prova richiesti dalle parti e ammessi in giudizio.

Gli Ermellini affermano che “Le parti … non possono sottrarsi all’onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell’art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente“.

Nel caso in oggetto, la Suprema Corte ha precisato che il giudice – nell’aderire alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d’ufficio nella propria relazione – non deve necessariamente soffermarsi sulle deduzioni contrarie dei C.T.P., ma è sufficiente che indichi le fonti del proprio convincimento, ottemperando così all’obbligo di motivazione.

            Avv. Gian Carlo Soave.

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