L'Avv. Soave risponde: "Risarcimento danni da animali selvatici" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Risarcimento danni da animali selvatici”

La Cassazione, con ordinanza n. 13848/2020, si è pronunciata in tema di risarcimento danni in caso di incidenti cagionati a veicoli da animali selvatici.

Nel caso in esame, vista l’omessa adozione di strumenti di protezione, una Regione era stata condannata al risarcimento del danno occorso ad un veicolo a seguito dell’impatto con due cervi.

Nessuna responsabilità era stata riconosciuta alla Provincia, priva di autonomia decisionale, in quanto il controllo della fauna selvatica rientra tra le “funzioni amministrative regionali ad esse delegate“.

Gli orientamenti giurisprudenziali in materia non sempre sono univoci.

Premesso che la fauna selvatica non è più considerata “res nullius“, la Legge n. 968/1977 ha assegnato le funzioni di tutela della stessa alle Regioni, con possibilità di delega alle Province.

Esclusa l’applicazione dell’art. 2052 c.c., che prevede la violazione di un dovere di “custodia” dell’animale non concepibile per gli animali selvatici, i principi applicabili in materia sono quelli ex art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova.

Gli Ermellini, invece, evidenziano che l’art. 2052 c.c. non si riferisca solo agli animali domestici ma a quelli suscettibili di “proprietà” o “utilizzazione” da parte dell’uomo, a prescindere dall’effettiva custodia dell’animale.

Il riferimento alla proprietà e all’utilizzazione serve per individuare un criterio di attribuzione della responsabilità in forza del quale spetta al soggetto che trae un beneficio dall’animale rispondere dei danni causati dallo stesso, salvo il caso fortuito.

Considerato che tale funzione si realizza prevedendo in capo alle Regioni specifiche competenze normative e amministrative e di controllo sugli altri enti, è ad esse che va imputata la responsabilità, ex art. 2052 c.c.

Applicando detta norma, la Suprema Corte afferma che sia onere del danneggiato provare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall’animale selvatico nonché di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

La Regione dovrà, invece, dimostrare che la condotta dell’animale si sia verificata al di fuori della sua sfera di controllo, operando come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile del danno.

Se la Regione richiesta del risarcimento ritenga che le misure per impedire il danno avrebbero dovuto essere adottate da un altro ente potrà agire in rivalsa nei confronti di quest’ultimo.

             Avv. Gian Carlo Soave.

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