L’Avv. Soave risponde:”risarcimento del danno” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde:”risarcimento del danno”

Soave

Risarcimento danno

La Cassazione, con ordinanza n. 20558/2019, ha escluso il risarcimento del danno per le lesioni riportate al volto dal conducente di un motociclo che indossava il casco DMG – c.d. casco a scodella, che copre solo la parte alta del capo – invece di quello previsto per chi guida la moto che protegge l’intero capo.

L’art. 28 Legge n. 120/2010 dispone il divieto di indossare il casco DMG a chi conduce un ciclomotore, un motociclo o uno scooter anche se di bassa cilindrata; può essere utilizzato dai ciclisti di biciclette normali o con pedalata assistita e da chi utilizza i roller blade, lo skateboard, gli hover board e simili.

Per chi non rispetta le regole sul DMG, è prevista una sanzione pecuniaria oltre alla sottrazione di cinque punti dalla patente di guida; inoltre il conducente è responsabile anche se ad indossare il casco a scodella sono minori trasportati.

Nel caso in oggetto, il conducente di un motociclo, a seguito di un sinistro, aveva riportato lesioni al viso che sarebbero state evitate se avesse indossato un casco regolare e non quello c.d. a scodella.

Essendogli stato, nel merito, negato il risarcimento, il soggetto ricorreva in Cassazione rilevando che, essendosi verificato l’incidente nel 2008, il giudice di merito “nel ritenere illegale il casco protettivo cd a scodella, cioè con omologazione DGM non avrebbe tenuto conto che tale disposizione era stata introdotta a partire dal 12 ottobre 2010. L’articolo 28 della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di sicurezza stradale, aveva modificato l’articolo 171 del Codice della Strada che riguarda l’utilizzo del casco protettivo per i conducenti dei veicoli a due ruote adeguando la normativa italiana ai regolamenti comunitari, prevedendo, al secondo comma, che le modificate disposizioni dell’articolo 171 avrebbero trovato applicazione dal 600 giorno successivo alla entrata in vigore della legge (12 ottobre 2010). Pertanto poiché il sinistro era intervenuto prima di quella data al conducente non avrebbe potuto essere addebitata alcuna responsabilità per l’utilizzo di un casco di protezione comunque legittimo.”

Gli Ermellini ritengono il motivo infondato “perché la legge 29 luglio 2010 n. 120, all’articolo 28, con decorrenza dal 12 ottobre 2010, ha reso illegittimo l’utilizzo del casco con omologazione DGM anche per i ciclomotori, mentre per gli altri veicoli (motocicli) la sospensione delle omologazioni era già intervenuta con D.M. 28 luglio 2000. 

Visto che la sentenza impugnata si riferisce a un motociclo e il ricorrente non ha dedotto “che la vicenda riguardava la circolazione di un ciclomotore, cioè di un veicolo a due ruote di cilindrata non superiore a 50 c.c. e velocità massima di 45 km all’ora“, il ricorso non può trovare accoglimento e deve, dunque, essere rigettato.

 
            Avv. Gian Carlo Soave.

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