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Alfredo Marchelli – Il principio di forza maggiore: la disciplina nazionale ed internazionale a confronto

Il principio di forza maggiore[1]: la disciplina nazionale ed internazionale a confronto

Nella stesura d’un contratto è vivamente consigliabile inserire la clausola di forza maggiore. Qui di seguito una panoramica della presenza del concetto di forza maggiore nei principali ordinamenti di civil law e common law.

La “forza maggiore” nell’ordinamento italiano

Nell’ambito dell’ordinamento italiano, non è dato rinvenire una definizione precisa di forza maggiore, poiché non esiste alcuna norma che descriva in modo esplicito la fattispecie in esame. Il termine “forza maggiore” è citato in alcune norme del Codice civile, fra le quali l’articolo 1785 Codice civile[2], inerente ai limiti di responsabilità dell’albergatore in caso di deterioramento, distruzione o sottrazione.

Ad ogni modo, il concetto di forza maggiore è individuato per sommi capi dall’articolo 1467 codice civile[3] (rubricato “contratto con prestazioni corrispettive“), il quale riconosce al debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione.

Nella prassi internazionale, avvenimenti “straordinari ed imprevedibili” sono definiti come cause di forza maggiore (esempi di ciò sono i terremoti, gli uragani, le guerre, le ribellioni, eccetera).

A tal proposito merita citare la sentenza n. 965 della Cassazione Penale, Sezione V, 28 febbraio 1997, nella quale viene sancito che può essere considerata come situazione appartenente alla categoria di forza maggiore solo quell’evento che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda, inoltre, inefficace qualsiasi azione dell’obbligato diretta ad eliminarlo. La Suprema Corte precisa, inoltre, che l’accadimento impedente non deve essere dipeso da azioni od omissioni dirette od indirette del debitore.

La forza maggiore può quindi essere messa a confronto con la questione dell’imputabilità dell’inadempimento. L’imputabilità della mancata esecuzione del contratto ricomprende tutti quegli eventi che generano culpa: si tratta di situazioni inescusabili, legate al comportamento del debitore o comunque prevedibili fin dal momento della redazione del contratto. Un accadimento che con l’uso della normale diligenza e conoscenza media può essere previsto al momento della stipulazione del contratto non rientra nella categoria di forza maggiore.

Detto ciò, risulta rilevante approfondire maggiormente le due caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato causa di forza maggiore: straordinarietà ed imprevedibilità. La Corte di Cassazione è intervenuta anche in questo ambito fornendo una precisa descrizione d’entrambi i termini, nella sentenza n. 12235, Cassazione Sezione III, 25 maggio 2007.

  • Il requisito di straordinarietà, secondo la Suprema Corte, ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi d’un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base d’elementi quali la sua intensità e dimensione.
  • L’imprevedibilità, invece, ha natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente. La valutazione di tale caratteristica deve avvenire, però, in modo totalmente obiettivo, prendendo a modello il comportamento d’una persona media, che versi nelle stesse condizioni.

È necessario, comunque, mettere in rilievo il fatto che la prevedibilità ed imprevedibilità d’una circostanza, così come la sua ordinarietà e straordinarietà, sono elementi variabili, in quanto strettamente legati al tipo d’operazione che si mira a realizzare ed al luogo in cui tale obbligazione deve essere assolta.

Nella stesura d’un contratto è pertanto vivamente consigliabile inserire la clausola di forza maggiore, indicando per quali accadimenti, straordinari ed imprevedibili, si debba ritenere esclusa la responsabilità del debitore in caso d’inadempimento della prestazione. Fare ciò – unitamente alla designazione della legge applicabile e del foro competente o della clausola arbitrale – vale anche al fine d’evitare la possibile applicazione del diritto internazionale privato che potrebbe risultare svantaggioso per la parte inadempiente.

[1] Cassazione ordinaria 31/10/2017, n. 25837………….il caso fortuito è ciò che non può prevedersi, mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi …….

[2] L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti:

  1. 1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
  2. 2) a forza maggiore;
  3. 3) alla natura della cosa.

[3] Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi d’avvenimenti straordinari e imprevedibili*, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458.

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

*L’onerosità deve essere sopravvenuta ma non deve intervenire quando il contraente è già in mora; eccessiva, secondo una valutazione rimessa al giudice; dipendente da avvenimenti straordinari ed imprevedibili, alla luce del giudizio che, ex ante, avrebbe potuto formulare un uomo di media diligenza (1176 codice civile).

Leggere il paper integrale –> forza maggiore e contratti internazionali maggio 2020

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