L'Avv. Soave risponde: "Danno permanente, danno morale". - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Danno permanente, danno morale”.

La Cassazione, con ordinanza n. 7753/2020, ha stabilito che nei sinistri stradali non opera alcun automatismo tra danno biologico permanente e danno morale: quest’ultimo, pur aggiungendosi al primo, deve essere allegato e dimostrato dalla vittima anche ricorrendo a presunzioni.

Nel caso in esame un uomo aveva chiesto il risarcimento dei danni per lesioni personali subite a seguito di un incidente stradale.

A seguito di ATP, il Giudice di Pace adito accoglieva l’istanza suddetta accertando il 2% di danno biologico (rachide cervicale) e liquidava il danno morale nella misura di un terzo del danno permanente.

La Compagnia di Assicurazioni impugnava la sentenza di primo grado ottenendo una pronuncia parzialmente favorevole: secondo il Tribunale, il danno morale da sofferenza era stato liquidato oltre il limite di legge di un quinto, cui invece andava ricondotto.  Inoltre, anche senza un referto attestante direttamente il pregiudizio al rachide cervicale, il danno biologico era stato accertato oggettivamente sul piano medico legale, in base a rilievi clinici e verifiche strumentali.

La Compagnia di Assicurazioni ricorre in Cassazione lamentando che il Tribunale non avrebbe applicato il riformato art. 139 Codice delle Assicurazioni Private che per il risarcimento delle c.d. micropermanenti richiede un riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente il pregiudizio fisico lamentato.

Secondo la Suprema Corte la prova della lesione e del postumo non va fornita solo con un referto strumentale, in quanto è sempre l’accertamento medico legale corretto a stabilire la sussistenza della lesione e la percentuale di postumo ricollegabile.

Ciò che è richiesto è un accertamento rigoroso in base alla singola patologia, considerando che esistono situazioni in cui l’accertamento strumentale risulta l’unico in grado di fornire la prova idonea.

Nel caso della lesione del rachide cervicale, l’accertamento non può dirsi effettuato sulla base del dato puro e semplice e non verificabile del dolore riferito dal danneggiato. L’accertamento clinico è lo strumento decisivo che consente al consulente tecnico giudiziale di pervenire ad una conclusione scientificamente supportata, fermo restando il ruolo insostituibile sia della visita medico legale che dell’esperienza clinica.

Nel caso in oggetto, il giudice ha indicato che la lesione al rachide cervicale non era attestata come tale e direttamente da un referto e che la diagnosi era stata evinta con sicurezza da rilievi clinici ed esami strumentali.

Il ricorso dell’assicurazione è fondato laddove contesta che sia stato accordato in via accessoria il danno morale prescindendo dall’accertata esistenza di conseguenze pregiudizievoli ulteriori e diverse da quelle fisiche.

Al pari delle personalizzazioni del danno biologico rispetto allo “standard” del punto d’invalidità, giustificabili in relazione a irripetibili singolarità dell’esperienza di vita individuale, anche il danno da sofferenza morale dovrà essere allegato e provato specificatamente anche a mezzo di presunzioni, ma senza che queste si traducano in automatismi che finiscano per determinare (anche) un’erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale”.

Nel caso di specie, il danno da sofferenza morale è stato ricondotto nei limiti legislativi che la fondano in astratto, ma affermando però che tale danno sarebbe in via generale da correlare “normalmente” a ogni lesione personale quale quella in questione.

 

Avv. Gian Carlo Soave.

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