Marchelli - L’intermediario al tempo del coronavirus - Il Broker.it

Marchelli – L’intermediario al tempo del coronavirus

 

In giorni in cui la parola d’ordine è separazione, distanza di sicurezza, quarantena, non si può fare a meno d’interrogarsi su come potrà avvenire la ripartenza anche per il mondo dell’assicurazione, da parte sua già interessato da tempo da forme di distribuzione in rapida evoluzione e che sembrano voler rimettere in discussione i ruoli dei protagonisti storici del settore. Quindi vale la pena di riflettere su come le diverse forme di gestione del core business dell’assicurazione (la fornitura di polizze) potranno misurarsi con il nuovo contesto. Questo non certamente sul piano delle norme di sicurezza sanitaria, che dipendono dalle autorità sanitarie e politiche, ma sul piano di come le diverse forme di distribuzione o d’intermediazione (come vogliamo chiamarla) possano rispondere all’esigenza di fondo, quella di permettere all’utenza d’acquisire polizze adeguate alle sue reali esigenze.

 

L’attività d’(inter)mediazione in forma tipica è attività che presuppone un rapporto diretto ed immediato tra persone; chi vuole vendere, chi vorrebbe (almeno potenzialmente) comperare e tra loro il mediatore (o intermediario se preferiamo) che cura nel proprio interesse la conclusione dell’affare (ovviamente comportandosi con diligenza, correttezza e trasparenza)[1]. Quindi un’attività che sembra non poter prescindere dal rapporto tra persone, preferibilmente vis a vis.

[1] Cassazione Civile, 15 marzo 2006, n. 5777

Nella mediazione, che consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione d’un affare, i soggetti del contratto sono tenuti all’obbligo generale e reciproco della buonafede, il quale si concreta a norma dell’articolo 1759 Codice Civile (Responsabilità del mediatore) nel dovere del mediatore di fornire tutte le informazioni di cui egli sia a conoscenza (compreso lo stato d’insolvenza dell’altra parte), che comprende sia le circostanze conoscendo le quali le parti o taluna di esse non avrebbero dato il consenso a quel contratto, sia le circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere il contratto a diverse condizioni.

Ne consegue che la parte tenuta al pagamento della provvigione può far valere, secondo i principi di cui all’articolo 1218 Codice civile (Responsabilità del debitore), l’inadempimento del mediatore rispetto a tali obblighi per sottrarsi al pagamento della stessa provvigione.

Per leggere integralmente il Paper cliccare qui –>intermediazione e covid aprile 2020

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