L’Avv. Soave: “responsabilità medica” - Il Broker.it

L’Avv. Soave: “responsabilità medica”

La Cassazione, con sentenza n. 2865/2020, ha stabilito che non sussiste il reato di omicidio colposo se, ipotizzata come realizzata la condotta omissiva dei sanitari, non sia possibile affermare con alta probabilità che tali contestate condotte avrebbero evitato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il decesso del paziente.

Nel caso in esame un paziente era deceduto per aver assunto dosi letali di un farmaco e, dopo aver ripreso conoscenza in ospedale, aveva rifiutato sia il ricovero che la sottoposizione ad altri trattamenti.

Contro la sentenza di assoluzione dei sanitari dal reato di cui agli artt. 40 comma 2 e 589 c.p., per insussistenza del fatto, ricorrono le parti civili secondo cui la capacità di intendere e volere del paziente era alterata dall’assunzione del farmaco, con la conseguenza che lo stesso non era in grado di comprendere di quali cure necessitasse.

In tali circostanze il medico non avrebbe dovuto tener conto della volontà del paziente e procedere a ricovero forzato per prestare le cure in condizioni di degenza ospedaliera.

Secondo la Suprema Corte, il nesso causale nel reato colposo omissivo improprio è ravvisabile solo quando “alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica (universale o statistica), si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento “hic et nunc”, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva”.

Nella fattispecie, considerate le prove acquisite, la Corte di appello aveva ritenuto che non vi fosse prova certa del quantitativo di farmaco assunto e che il farmaco era già letale al momento degli interventi sanitari.

Ne consegue che non si può affermare con alta probabilità che le contestate condotte omissive dei dottori avrebbero evitato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il decesso del paziente.

Risultano in ogni caso rispettati i principi di cui all’art. 32 comma 2 Costituzione – secondo cui nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge – e dalla Legge n. 833/1978 che esclude la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente.

             Avv. Gian Carlo Soave.

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