Patricia Russo - Avvocato di Famiglia - Separazione e accesso ai redditi dell’ex coniuge - Il Broker.it

Patricia Russo – Avvocato di Famiglia – Separazione e accesso ai redditi dell’ex coniuge

Si segnalano le sentenze nn. 5345/2019 e 5347/2019 con le quali il Consiglio di Stato ha eliminato, in capo ai coniugi coinvolti in un giudizio di separazione, il divieto di accedere ai documenti dell’Agenzia delle Entrate per conoscere la situazione reddituale e patrimoniale dell’altro coniuge.

Avuto altresì riguardo alla riforma della legge n. 241/1990, che ritiene prevalente il diritto di accesso su quello alla riservatezza, il Consiglio di Stato ha, dunque, affermato che non si può limitare il diritto del coniuge ad accedere ed estrarre copia dei documenti richiesti se è titolare di un interesse attuale.

Nella prima fattispecie in oggetto, in pendenza di un giudizio di separazione, era emersa in capo alla moglie la necessità di accertare le condizioni reddituali ed economiche del marito e, poiché il giudice non aveva accolto le sue richieste istruttorie, vi era stata da parte della donna una richiesta di accesso agli atti dell’Agenzia delle Entrate in relazione  ai “rapporti e alle operazioni di natura economico-finanziaria del proprio coniuge ed in particolare a tutti i suoi documenti contenuti nell’Anagrafe dei conti correnti e nell’Archivio dei rapporti finanziari, nonché l’elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali lo stesso ha intrattenuto rapporti.”

L’Agenzia delle Entrate aveva negato per due volte l’accesso.

La moglie aveva, quindi, presentato ricorso al Tar il quale, ritenendo che solo il giudice possa chiedere l’esibizione dei documenti durante il giudizio di separazione alla P.A. in forza dell’ordine specifico, aveva negato il diritto di accesso agli atti vista la necessità di contemperare detto diritto con quello della riservatezza del marito.

A tal punto, la ex moglie impugnava la decisione nanti al Consiglio di Stato il quale, con la sentenza n.5345/2019, ha respinto l’appello ritenendo – a prescindere dalla fondatezza della domanda di accesso ai documenti dell’ex marito a testimonianza della sua reale situazione reddituale e patrimoniale – la richiesta non circostanziata nella descrizione della documentazione.

Detta pronuncia – vista la precisazione – configura, comunque, una apertura nell’ipotesi di accesso diretto del coniuge agli atti da cui emergono i dati reddituali e patrimoniali dell’ex partner -in caso di separazione e divorzio – che supera il precedente orientamento secondo il quale detto accesso era subordinato all’autorizzazione del giudice.

Anche nella seconda fattispecie in esame vi era stata una richiesta di accesso agli atti da parte di una moglie nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per conoscere la situazione patrimoniale e reddituale del marito con il quale era in corso un giudizio di separazione. La donna, a seguito del rigetto delle istanze istruttorie al giudice, aveva chiesto di accedere “alla documentazione fiscale del coniuge, relativa alle dichiarazioni dei redditi, alle dichiarazioni IVA e Irap, modello 770, alle certificazioni dei sostituti di imposta degli ultimi tre anni, nonché a tutta la contrattualistica riguardante le proprietà immobiliari dello stesso e l’elenco degli atti del registro dell’ultimo decennio.”

L’Agenzia negava l’istanza e la signora si rivolgeva alla Commissione per ottenere l’accesso ai documenti amministrativi, che però confermava il rigetto non rilevando la necessità e l’indispensabilità degli atti per l’esercizio del diritto di difesa della richiedente.

La donna decide, dunque, di impugnare la pronuncia dinanzi al Tar, il quale dichiara il ricorso inammissibile, respingendolo per carenza di interesse della ricorrente – ritenendo prevalente quello alla riservatezza del coniuge – e per l’assenza dei requisiti di concretezza e attualità della richiesta.

La moglie appella, pertanto, la sentenza davanti al Consiglio di Stato che accoglie l’impugnazione ritenendo il diritto di accesso agli atti necessario ad articolare le difese nel giudizio di separazione ed affermando che “La richiesta di acceso relativa ai documenti fiscali del coniuge permane in pendenza della conclusione definitiva del giudizio di separazione e dell’esperimento di altre azioni allo stesso riferite, ancor più se si considera che l’accertamento delle reali condizioni economiche del coniuge non è stata completamente compiuta (ordinanza del Presidente del Tribunale n. 13 del 18 settembre 2017 nella quale si sottolinea l’esigenza di approfondimenti istruttori nel prosieguo del giudizio e che le determinazioni economiche sono state assunte in assenza della documentazione fiscale del coniuge della appellante).

Secondo il Consiglio di Stato l’attualità dell’interesse deve riferirsi ai dati reddituali e patrimoniali successivi al 2017 e la richiesta dell’appellante è sufficientemente specificata.

Il Giudice quindi rammenta un suo precedente in cui ha precisato che “il diritto di accesso di cui all’art. 24 della legge n. 241/1990 può essere esercitato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (…) anche nell’ambito di un giudizio di separazione personale.”

Ed ancora il Consiglio chiarisce che: “sulla necessaria autorizzazione all’accesso ai documenti da parte del giudice del procedimento di separazione, in ragione del combinato disposto dell’art. 155 sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e dell’art. 492 bis cod. proc. civ., va evidenziato che le disposizioni richiamate, che prevedono l’applicabilità delle modalità di ricerca telematica anche quando l’autorità giudiziaria deve adottare un provvedimento in materia di famiglia, costituiscono un semplice ampliamento dei poteri istruttori del giudice della cognizione già previsto dall’art. 210 c.p.c., ma non rappresentano un ostacolo al diritto di accesso ai documenti in possesso dell’Agenzia delle Entrate (…).”

Norme non già in deroga alla disciplina sull’accesso agli atti e ai documenti presenti nelle banche dati della P.A. ma volte ad ampliare i poteri istruttori del giudice nei procedimenti in materia di famiglia

Ne consegue l’accoglimento del ricorso con relativo obbligo per l’Agenzia delle Entrate di far prendere visione ed estrarre copia alla ricorrente dei documenti indicati nella richiesta.

Avv. Patricia Russo

 

 

 

0 Comments

Leave A Comment