L'Avv. Soave risponde: "Responsabilità medica" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità medica”

La Cassazione, con sentenza n. 28987/2019, ha statuito che “Il risarcimento del danno causato ad un paziente in una struttura ospedaliera, anche se determinato dalla esclusiva responsabilità del medico operatore, deve essere paritariamente ripartito al 50% tra il medico e la struttura, salvo che quest’ultima non dimostri che il danno al paziente sia derivato da una condotta del sanitario improntata ad una inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal quel programma condiviso di tutela della salute“.

La responsabilità della struttura ospedaliera per fatti commessi dai medici di cui si avvale è regolata dall’art. 1228 c.c.; ne consegue che l’onere del risarcimento del danno spetta al medico e alla struttura in misura paritaria ai sensi degli artt. 1298 e 2055 c.c.

Per potersi esimere in tutto o in parte dall’onere risarcitorio nella misura del 50%, la struttura deve dimostrare la responsabilità esclusiva del medico e che il danno al paziente sia derivato da una condotta del medico improntata ad una “inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal quel programma condiviso di tutela della salute“, ad una condotta del sanitario, quindi, “del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità…straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile”.

Il principio sancito è innovativo rispetto ai precedenti di legittimità e di merito con i quali si affermava che alla struttura ospedaliera fosse sufficiente dimostrare la colpa esclusiva del medico per andare esente da responsabilità.

Secondo gli Ermellini, con la sentenza sopra citata, la struttura ospedaliera, per superare la presunzione di pari responsabilità con il medico, deve dimostrare la responsabilità esclusiva del sanitario nonché una condotta di quest’ultimo dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità.

Nell’eventualità in cui i medici cagionino un danno al paziente per violazione delle leges artis della professione saranno responsabili al 50% restando per l’altra parte responsabile la struttura nella misura del 50%; saranno invece interamente responsabili in casi del tutto marginali e difficilmente riscontrabili nelle normali pratiche mediche.

            Avv. Gian Carlo Soave.

         

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