L’Avv. Soave risponde:”Responsabilità medica” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde:”Responsabilità medica”

La Cassazione, con sentenza n. 122/2020, in tema di responsabilità medica ha affermato che “nell’accertamento della causalità materiale il principio di prevalenza probabilistica (ovvero del “più probabile che non”) deve essere applicato con apprezzamento non isolato, bensì complessivo ed organico di tutti i singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione, atteso che il criterio di preponderanza probabilistica implica la esclusione di circostanza alternative incompatibili con quella che si intende riconoscere come fattore causale esclusivo dell’evento dannoso“.

Nella fattispecie, nel primo grado di giudizio, era stata rigettata la domanda di condanna al risarcimento danni nei confronti della struttura sanitaria ritenuta responsabile per il ritardo con il quale due medici, dipendenti della stessa, avevano eseguito il taglio cesareo e la rimozione chirurgica della placenta su una donna.

Nel giudizio di secondo grado, ritenuta viziata la C.T.U. espletata in primo grado, veniva disposta nuova consulenza che evidenziava come la prestazione terapeutica non fosse in linea con le regole dell’arte medica, avendo i medici atteso inutilmente alcune ore nel tentativo di stabilizzare i valori della pressione della paziente invece di dar corso ad un immediato intervento chirurgico di taglio cesareo.

La Corte di Appello condannava, quindi, la struttura al risarcimento dei danni subiti dai familiari o conviventi della donna.

Secondo gli Ermellini, però, la Corte di Appello avrebbe dovuto spiegare il motivo per il quale l’anticipazione di circa due ore della esecuzione dell’intervento chirurgico avrebbe – più probabilmente che non – impedito l’emorragia cerebrale verificatasi a distanza di ore dopo il parto cesareo.

Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all’art. 1218 c.c. non basta dimostrare che l’”evento dannoso” per il paziente costituisca una “complicanza”, dovendosi ritenere tale nozione irrilevante dal punto di vista della imputazione di responsabilità, ove il peggioramento delle condizioni del paziente può ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile e, dunque ascrivile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, tale da integrare gli estremi della causa non imputabile: ipotesi non dimostrata dalla ricorrente principale.

La Cassazione, pertanto, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello per un ulteriore esame della vicenda.

            Avv. Gian Carlo Soave.

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