OBBLIGO DI SALVATAGGIO E POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE - Dott. Edoardo Pacifico - Il Broker.it

OBBLIGO DI SALVATAGGIO E POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE – Dott. Edoardo Pacifico

Considerati i dubbi esposti da alcune interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, pare utile e necessario soffermarsi sul particolare tema della sussistenza o meno dell’obbligo di salvataggio in ipotesi di polizza di responsabilità civile verso terzi.

E’ noto che con “obbligo di salvataggio” si intende fare riferimento all’obbligo, gravante sull’assicurato in caso di sinistro, di intervenire tempestivamente e con ogni mezzo a sua disposizione per evitare o ridurre il più possibile il danno.

L’argomento è sicuramente di comune interesse per i vari operatori del settore (broker, agenti, liquidatori, periti, imprenditori etc.) e può risultare utile per chi per la prima volta si dovesse trovare nella situazione di dovere mettere in atto o meno un certo comportamento dopo aver subito oppure causato un sinistro di responsabilità civile. Chiaramente tutti vorrebbero adempiere ai propri obblighi evitando di andare incontro a contestazioni, da parte delle compagnie assicuratrici, per inadempimento.

E’ bene in primis inquadrare il contesto normativo della disciplina analizzando gli articoli 1914, 1915 e 1917 c.c.

Particolare importanza, nella disciplina dell’assicurazione contro i danni, riveste l’art. 1914 c.c. che riguarda l’obbligo di salvataggio; esso recita:

“L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente .

L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato”.

Adesso ricordiamo quanto dispone il 1915 c.c., in tema di inadempimento all’obbligo di salvataggio:

-L’assicurato che dolosamente non adempie all’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore a diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Primo concetto chiave che si evince dalla lettura della norma è che, se per l’assicurato sussiste l’obbligo di salvataggio, ossia quello di fare il possibile per evitare o diminuire il danno, se detto assicurato non si attiva, rischia che non gli venga pagato l’indennizzo o che gli venga ridotto l’ammontare in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore.

Si ribadisce che tale articolo del codice civile presuppone il fatto che gravi sull’assicurato l’obbligo di salvataggio e rileva sull’obbligazione indennitaria dell’assicuratore (l’indennizzo). Tale prescrizione, ci conferma la giurisprudenza, trova applicazione anche durante lo svolgimento dell’attività dell’assicurato, e non solo, quindi, al momento del sinistro. Ciò si collega anche al principio generale di diligenza del buon padre di famiglia art. 1176 c.c. (si veda ad esempio sentenza della Corte di Cassazione n.1749/2005).

Il dubbio che è serpeggiato soprattutto tra gli esperti del settore è se insista detto obbligo da parte dell’assicurato in caso di polizza per responsabilità civile.

A questo proposito sembra che l’art. 1914 c.c. sia di chiara interpretazione, infatti si evince in modo inequivocabile che il salvataggio risulta essere un obbligo che incombe sull’assicurato in occasione del sinistro.

Nello specifico è stato sostenuto che l’art 1914 c.c. sia una norma dettata con esclusivo riferimento ad una copertura contro i danni alle cose e che non sia quindi possibile estendere tale obbligo alla copertura di responsabilità civile.

Questo perché l’assicurazione di responsabilità civile non esclude la sua obbligazione indennitaria a fronte di un comportamento colposo dell’assicurato, in molti casi anche grave, facente parte degli antecedenti causali del danno previsti espressamente dal contratto. Quindi in base a ciò l’obbligo di salvataggio non dovrebbe sussistere per la copertura di responsabilità civile. Non dovrebbe essere possibile intervenire per ridurre o evitare le conseguenze dannose di un sinistro in quanto, nell’assicurazione di responsabilità civile, l’obbligazione indennitaria si manifesta quando si determina la responsabilità dell’assicurato e il conseguente obbligo da parte della compagnia al risarcimento del danno.

E’ poi da considerare ancora che, come già precedentemente anticipato, il dettato del 1914 c.c. fa riferimento ad un danno che la cosa aveva al momento del sinistro, mentre la polizza di responsabilità civile riguarda la protezione del patrimonio dell’assicurato e non le cose.

Infine va detto che la norma in analisi richiama un comportamento dell’assicurato che deve fare il possibile per evitare il danno, ma non il sinistro.

Ciò considerato va ora analizzato l’art. 1917 del c. c. :

Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore ”

Ricordiamo che al già citato art. 1914 c.c., si prevede che un comportamento positivo o negativo dell’assicurato può escludere o ridurre il diritto all’indennizzo, sotto il profilo dell’inosservanza dell’obbligo di salvataggio, quando sia ravvisato un rapporto di causalità con il verificarsi dell’evento.

L’evoluzione giurisprudenziale, con varie sentenze della Suprema Corte che si sono succedute negli anni, ha chiarito che l’obbligo di salvataggio a carico dell’assicurato sorge quando il sinistro appare imminente, quindi anche dalle prime avvisaglie. Di conseguenza la giurisprudenza ha precisato la ratio in merito ai tempi di intervento per impedire il danno; La Suprema Corte ha sposato il principio di far coincidere l’insorgenza dell’obbligo di salvataggio con il verificarsi del fatto causale, quindi con l’atto iniziale in cui abbia origine la genesi del danno.

Pertanto ci chiarisce che possono considerarsi spese di salvataggio quelle che si inseriscano nel nesso causale già avviato del sinistro (Cass 7 novembre 1991 n 1187).

Questo implica che, in materia di assicurazione per la responsabilità civile, i precetti contenuti nell’articolo 1914 c.c. non si applichino solo all’assicurazione contro i danni alle cose, ma anche a quella per la copertura di responsabilità civile.

Inoltre, rifacendosi ad un indirizzo già espresso, viene ribadito spesso che non può essere consentito all’assicurato di assistere con indifferenza al prodursi del danno senza compiere quegli sforzi che ogni persona ragionevole farebbe per salvare le proprie cose, o, quanto meno, per limitare i danni che le colpiscano.

Si veda cosa afferma la Giurisprudenza di legittimità:

“L’art 1914 c.c., il quale, in tema di assicurazione contro i danni, fa carico all’assicurato, a partire dal momento del verificarsi del sinistro ovvero dell’inizio dell’azione che lo generi, di attivarsi per evitare o diminuire il danno (obbligo di salvataggio), con diritto di rivalersi nei confronti dell’assicuratore delle spese a tale scopo affrontate (diritto autonomo ed indipendente dal credito indennitario), trova applicazione, in difetto di espressa deroga ed alla luce della sua ratio (tutela di un interesse comune ai due contraenti), anche nell’assicurazione della responsabilità civile, la quale rientra nell’ambito dell’assicurazione contro i danni, ferma però restando, in questa ipotesi, la necessità di utilizzare, come base di riferimento per il quantum di detta rivalsa, il parametro della somma assicurata“ (Cassazione n. 13958/2007, Cassazione n. 83/2004 e Cassazione n. 11877/1991). 

Quindi possiamo affermare che, come chi beneficia di una polizza d’assicurazioni contro i danni da incendio non può esimersi dal chiamare tempestivamente i vigili del fuoco, per esempio, così chi gode di una assicurazione di responsabilità civile contro i danni provocati a terzi per la fuoriuscita di greggio da un serbatoio o da un oleodotto non può esimersi dall’intervenire per riparare al più presto tale falla.

In altre parole, e per concludere, si può decisamente affermare che, per la giurisprudenza prevalente e più recente, l’art. 1914 c.c. trova applicazione anche in tema di assicurazione per la responsabilità civile.

Edoardo Pacifico

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