Scatola Nera una sentenza che fa discutere - Avv. Carabotta - Il Broker.it

Scatola Nera una sentenza che fa discutere – Avv. Carabotta

Con la recentissima sentenza n° 3176/2019, il Tribunale di Salerno, accogliendo in toto le motivazioni di Appello poste a base dello stesso dalla difesa della (omissis) Ass.ni, ha riformato integralmente la decisione assunta dal GdP di Salerno.

  La decisione trova il suo fondamento – fra le altre motivazioni – nella parte del provvedimento che così statuisce : “…di più, la presenza del predetto veicolo sui luoghi di causa al momento del de quo, deve essere esclusa in quanto il dispositivo satellitare, tramite GPS, in dotazione, intercettava l’autovettura in oggetto – il giorno 12.12.2014 – spenta in via (omissis) in Salerno sin dalle ore 17,01 e successivamente riaccesa, sempre nella citata via, alle ore 20,29 come da allegata documentazione…” .

  La sentenza richiamata, fra le prime note in materia, si basa sull’applicazione del nuovissimo art. 145 bis CAP (Codice delle Assicurazioni Private), per come introdotte dall’art. 1 co. 20 l. 124/2017 che così dispone: “1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico …… le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.”

Di fatto, la nuova disciplina inserisce fra le cd. “prove legali” (al fianco di quelle già previste dal c.c., ad esempio, agli artt. 2700 – atto pubblico – , 2709 – libri e scritture contabili -, 2733 – confessioni giudiziali -, 2738 – giuramento ) le risultanze della cd. “scatola nera”. La conseguenza processuale è che – in presenza delle risultanze cui all’art. 145 bis CAP – al Giudice (ex art. 116 cpc, generalmente libero nel “valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento”) è preclusa ogni libera/prudente valutazione, dovendosi Egli semplicemente attenere al contenuto della prova offerta, così come stabilito dalla legge, per cui egli ha il “dovere di ritenere i fa fatti dimostrati da una prova legale, come definitivamente accertati”.

Avv. Vito Carabotta – Specializzato in “Diritto delle Assicurazioni Private”

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