L'Avv. Soave risponde: "Risarcibilità del colpo di frusta" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Risarcibilità del colpo di frusta”

La Cassazione, con l’ordinanza n. 26249/2019, ha affermato che il danno alla salute per lesioni di lieve entità (esempio “colpo di frusta“) è risarcibile anche in assenza di accertamenti strumentali.

Nel caso in esame, a seguito di un sinistro stradale, un soggetto trasportato su un veicolo si era infortunato e aveva chiesto il risarcimento dei danni patiti.

L’istanza trovava accoglimento con conseguente riconoscimento di due giorni di invalidità temporanea per un importo di euro 100,00.

In sede di gravame, il Tribunale riteneva impossibile la liquidazione del danno lamentato in quanto le lesioni “non erano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo” ai sensi dell’art. 32 comma 3-quater D.L. n. 1/2012.

Secondo la Suprema Corte, il giudice a quo ha rigettato la domanda per insussistenza di un danno permanente alla salute e non perché il danno patito non fosse attestato da alcun esame strumentale.

L’art. 32 citato non limita i mezzi di prova, ma ribadisce che il risarcimento del danno presuppone che chi lo invochi ne dia una dimostrazione ragionevole.

Il danno biologico, quindi, è quello “suscettibile di accertamento medico legale” che potrebbe negare l’esistenza di un danno permanente alla salute anche in presenza di esami strumentali dall’esito positivo, così come potrebbe ammettere l’esistenza di un danno permanente alla salute anche in assenza di esami strumentali, quando ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti dell’esistenza del danno.

Ne consegue che l’art. 32 sopra citato consente di dimostrare l’esistenza di un danno alla salute con fonti di prova diversi dai referti di esami strumentali: i criteri individuati sono fungibili e alternativi tra loro e non cumulativi.

Nella fattispecie, considerato che il Tribunale ha rigettato la domanda per avere ritenuto “impossibile” l’accertamento dell’effettiva sussistenza di danni alla salute patiti dal trasportato, il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto qualunque danno è irrisarcibile se è impossibile dimostrarne l’esistenza.

Avv. Gian Carlo Soave.

         

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