L’Avv. Soave risponde: “responsabilità medica” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “responsabilità medica”

La Cassazione, con sentenza n. 21939/2019, in tema di onere della prova del paziente in caso di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, ha stabilito che se le circostanze oggetto di prova rientrano nella piena conoscibilità e accessibilità di tutte le parti in giudizio, non si può invocare il principio di vicinanza della prova o di riferibilità al fine di ribaltare sull’avversario l’onere probatorio.

Il paziente, pertanto, deve provare il nesso causale tra aggravamento di una patologia preesistente o l’insorgenza di una nuova tipologia e l’azione o l’omissione dei sanitari, dimostrando che la condotta del medico ha causato il danno lamentato secondo il criterio del “più probabile che non”, con la conseguenza che la domanda non può trovare accoglimento se all’esito dell’istruttoria tale causa è rimasta assolutamente incerta.

Nel caso in oggetto, la struttura sanitaria che aveva presentato ricorso in Cassazione aveva rilevato il contrasto tra dette conclusioni e il contenuto della sentenza n. 577/2008 a Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, l’attore-paziente danneggiato deve provare solo l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento di una patologia e allegare l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Rimarrebbe, invece, a carico del debitore l’onere di dimostrare che l’inadempimento non vi è stato o non è risultato eziologicamente rilevante”.

Secondo gli Ermellini detto principio è stato affermato “a fronte di una situazione in cui l’inadempimento “qualificato”, allegato dall’attore (ossia l’effettuazione di un’emotrasfusione) era tale da comportare per sé, in assenza di fattori alternativi “più probabili”, … la presunzione della derivazione del contagio dalla condotta. La prova della prestazione sanitaria conteneva già, in questa chiave di analisi, quella del nesso causale”.

Ne consegue che esso non è in contrasto con quanto statuito nella citata sentenza e non riesce, dunque, a privarlo di validità.

Avv. Gian Carlo Soave.

0 Comments

Leave A Comment