L'Avv. Soave risponde: "Autovelox" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Autovelox”

La Cassazione, con sentenza n. 16622/2019, ha ribadito le precedenti pronunce (sentenze n. 4451/2019 e 4090/2019) in relazione alla illegittimità dell’installazione dell’autovelox a funzionamento automatico con contestazione differita sulle strade urbane non di scorrimento ed ha, dunque, affermato che sono vietati in città gli autovelox fissi.

Ne consegue che i rilevatori di velocità possono essere solamente mobili e con l’obbligo della presenza degli agenti accertatori, ai quali spetta contestare immediatamente l’infrazione.

In caso contrario le multe elevate a seguito di rilevazione dell’eccesso di velocità con autovelox fisso saranno nulle.

Diversamente, sono ammessi gli autovelox fissi sulle strade extraurbane se le strade in cui essi vengono posizionati sono strade “a scorrimento”.

Il Codice della Strada definisce all’art. 2 n. 2 punto D “Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.

Se manca uno dei requisiti previsti affinchè la strada sia definita “a scorrimento”, l’infrazione rilevata con l’autovelox fisso e non contestata nell’immediato sarà annullabile in quanto non valida.

Secondo gli Ermellini, deve essere considerata illegittima l’infrazione che viene rilevata attraverso l’autovelox su strada urbana di scorrimento nell’eventualità in cui manchi il provvedimento prefettizio di installazione.

In ogni caso, la strada deve sempre presentare le caratteristiche per essere catalogata come strada di scorrimento.

Avv. Gian Carlo Soave.

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