Alfredo Marchelli - Contratti taylor made e POG - Il Broker.it

Alfredo Marchelli – Contratti taylor made e POG

Si parla diffusamente oramai da tempo di raccomandazione personalizzata, forse il più evidente frutto della mifidizzazione del comparto assicurativo voluta dalla UE col regolamento IDD; di vendita con consulenza (vedi articolo 59 del regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018) e d’obblighi informativi alla clientela e relative responsabilità del distributore per mancanza di diligenza nella fase precontrattuale. Rilevante appare, in particolare, la previsione di nuove regole in materia di product governance, analoghe nella sostanza a quelle previste dalla MIFID II e quindi fondate anche sulla dialettica fra product manufacturer e product distributor nell’ideazione e nel collocamento delle polizze. Nonostante la loro origine prettamente finanziaria, tali regole sono state dichiarate applicabili non solo ai prodotti d’investimento insurance based, ma anche –se pur nel rispetto del criterio di proporzionalità – a tutti i tipi di prodotto assicurativo anche danni anche in assenza del principale driver della regola finanziaria, ovvero la ripartizione ed il trasferimento all’assicurato del rischio d’investimento.

Su tutto il mercato aleggia quindi, come il fantasma del padre di Amleto, la POG che tende ad influenzare e condizionare il comportamento dei distributori – di cui il manufacturer deve controllare il comportamento nella distribuzione del prodotto[1] – creando sconcerto soprattutto in quella particolare categoria di distributori (i broker) la cui collocazione all’interno della procedura POG rimane nebulosa ed imprecisabile anche in relazione al mistero delle polizze cosiddette taylor made che se pure non fanno assumere al distributore (rectius l’intermediario assicurativo consulente professionale) la veste di manufacturer de facto (vedi norme EIOPA), non sono però formalmente escluse da questa procedura – nonostante alcune voci contrarie (vedi oltre pagina 3) che argomentano, giustamente, che i contratti taylor made per loro stessa natura non sono contratti destinati ad essere offerti tel quel ad una massa indiscriminata di potenziali assicurati/contraenti meritevoli di particolare tutela.

Ora indipendentemente dalla filosofia della procedura POG, altro frutto – avvelenato? – della mifidizzazione del settore assicurativo, resta il fatto che anche dopo il recepimento della direttiva IDD nel nostro ordinamento – recepimento sulle cui modalità operative ci sarebbe molto da discutere – la fonte normativa cui il distributore deve fare riferimento operativo rimane il regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018 che a seguito del citato recepimento ha sostituito l’oramai decotto regolamento ISVAP n.5 del 2006.

Prima di tutto quindi occorre richiamare per esteso due articoli-chiave e ragionare su di essi senza pregiudizi o preconcetti o bias di qualunque natura, ma tenendo ben in evidenza due principi basilari sui quali ruoterà tutta la successiva analisi:

  1. Il broker è un professionista indipendente che deve assistere il cliente nell’ottimizzare l’insurance management nel quadro del suo (del cliente) programma di gestione dei rischi; non è compito dell’intermediario assicurativo fare del risk management – ma lo è l’utilizzarne le procedure ai fini assicurativi, che è funzione aziendale fin da quando nel 1916 Henri Fayol distinse la funzione direzionale e la analizzò nei suoi 5 elementi chiave: programmazione, organizzazione, comando, coordinamento e controllo.
  2. Il broker utilizza secondo le sue scelte i prodotti delle imprese d’assicurazione, valutandone le caratteristiche sia in termini generali (portata ed ampiezza della copertura, chiarezza della formulazione contrattuale) sia in termini di disponibilità ad apportare a questo testo-base le modifiche e le precisazioni necessarie ad ogni singolo caso (polizze taylor made).

[1] [1] EIOPA

Orientamenti preparatori sulle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto da parte delle imprese d’assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi

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(v) individuare i canali di distribuzione pertinenti tenendo conto delle caratteristiche del mercato di riferimento e del prodotto;

(vi) verificare che detti canali di distribuzione operino nel rispetto delle disposizioni del produttore in materia di governo e controllo del prodotto.

 

Per leggere il Paper Completamente basta scaricarlo qui –> Articolo POG Settembre 2019

Alfredo Marchelli

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