I temi caldi del mercato assicurativo - Avv. Salvatore Iannitti intervistato da Mirko Odepemko - Il Broker.it

I temi caldi del mercato assicurativo – Avv. Salvatore Iannitti intervistato da Mirko Odepemko

I temi caldi del mercato assicurativo: dall’IDD alle polizze dormienti, dagli smart contract alla collaborazione tra intermediari

 

Odepemko: Buongiorno Avvocato Iannitti, è qualche mese che non la sentiamo: immaginiamo siano stati mesi di attività febbrile.

Iannitti: In effetti, come prevedibile, l’implementazione dell’IDD ha messo particolarmente sotto stress il mercato assicurativo, impegnato a comprendere più nel profondo tutti i risvolti pratici della nuova normativa, in primis per quanto concerne l’abbinamento di servizi assicurativi e non assicurativi (uno dei trend più marcati del mercato assicurativo moderno).

Ma non si è trattato, in effetti dell’unico “campo di battaglia”.

Odepemko: A cosa si riferisce in particolare?

Iannitti: Mesi fa è stata approvata in Italia una breve ma interessante disciplina in tema di smart contract, sulla quale il mercato assicurativo ha immediatamente concentrato i propri interessi; ciò naturalmente nell’apprezzabile tentativo di migliorare l’efficienza del proprio funzionamento e la qualità dei servizi prestati alla clientela. Le implicazioni rispetto al mercato assicurativo sono tuttavia a mio giudizio tutte da comprendere: sarà interessante ad esempio capire come le parti coniugheranno l’utilizzo di questo strumento con gli obblighi di rappresentazione pre-contrattuale (si andrà verso la standardizzazione o lo scarico di responsabilità dell’assicurato?) e come l’esecuzione automatica del contratto riuscirà a convivere col principio indennitario che ispira la disciplina codicistica italiana. Sul tema mi dilungherò più diffusamente con una serie di articoli che saranno pubblicati a breve su di una rivista specializzata.

Ma non è stato certamente l’unico fronte aperto per le compagnie italiane, in particolare per quelle vita.

Odepemko: Immagino che stia parlando delle polizze dormienti.

Iannitti: Esattamente. Sul tema credo che molta confusione sia stata fatta tra le polizze dormienti (applicabili ad un novero molto ristretto di polizze, per le quali l’alternativa è tra devoluzione al fondo e pagamento ai beneficiari/assicurati) e le polizze prescritte (tutte le vita e gli infortuni, ma con devoluzione al solo fondo): del resto è lo stesso legislatore a fare confusione, laddove inserisce la disciplina relativa alla ricerca degli assicurati ancora in vita nel DPR relativo alle polizze dormienti, ma richiamando l’ambito di applicazione delle polizze prescritte. Quello che tuttavia mi sembra sfugga ai più, è che l’onere di ricerca degli assicurati introdotti dal DL Fiscale 2018 non possa avere efficacia retroattiva illimitata, ma debba intervenire solo rispetto alle posizioni ancora “aperte” per le compagnie all’entrata in vigore del DL Fiscale. Così non fosse, l’onere ingiustificato a carico delle compagnie comporterebbe la chiara incostituzionalità della normativa, oltre a condurre nella stranissima situazione in cui le compagnie liquidano sinistri con la collaborazione di soggetti (i beneficiari della polizza ormai “prescritta”) del tutto disinteressati (in quanto le somme sono destinate al fondo). Un tema su cui le compagnie si troveranno presto a prendere una decisione delicata, trovandosi tra i due fuochi della volontà del legislatore di allargare le maglie per l’alimentazione del fondo – da un lato – e la richiesta dei sempre maggiori profitti da parte dei propri stakeholder – dall’altro.

Odepemko: Una lettura complessa ma interessante. Ci sono altri temi che la vedono planare su conclusioni diverse rispetto a quelle circolate sul mercato?

Iannitti: Mi viene in mente il tema del divieto di collaborazione. Sembrava un tema ormai chiuso con la liberalizzazione di qualche anno fa, ma nella relazione annuale IVASS abbiamo ritrovato alcuni riferimenti ad un parere reso, in senso negativo, rispetto ad una catena che vedeva coinvolti tre intermediari assicurativi (agente/broker/agente). Pur non conoscendo le peculiarità del caso di specie, mi permetto di dire che la normativa (sia il DL 279/2012, sia l’IDD) non mi sembra sancire tale divieto e che anzi la Corte di Giustizia si sia in passato già espressa in senso favorevole. Ci sono dunque ampi margini per contestare tale tesi dinanzi al Tribunale Amministrativo (con probabile esito favorevole, come in passato).

Odepemko: Torniamo ad IDD: ha visto dipanarsi qualcuno dei dubbi che attanagliavano il mercato?

Iannitti: Certamente. Proprio di recente IVASS ha pubblicato una versione aggiornata delle FAQ dove afferma espressamente che i concessionari auto possono iscriversi nella sezione E senza dover necessariamente operare quali intermediari a titolo accessorio. Un chiarimento che può sembrare superfluo, in realtà opportuno se si consideri che sul mercato si era diffusa la convinzione che (a seguito dell’introduzione degli intermediari a titolo accessorio) alla sezione E “pura” potessero iscriversi solo i soggetti che non esercitassero attività a titolo principale diversa da quella di (sub-)intermediazione assicurativa. Una tesi che  avevo smentito tramite parere e che IVASS ha ora (fortunatamente!) confermato.

Ciononostante, permane ancora qualche dubbio in merito agli intermediari a titolo accessorio, considerato che i quesiti posti da ANIA non hanno trovato risposta, ma sono stati da IVASS rinviati all’EIOPA.

Odepemko: grazie mille Avvocato Iannitti! Null’altro da segnalare ai nostri elettori che la leggeranno al rientro delle vacanze?

Iannitti: Certo: per quanto  ci siano segnali informali di un atteggiamento di “comprensione” rispetto alla scadenza di fine 2019, non trascurerei il cantiere di adeguamento alla disciplina (oscura) dei contratti semplici e chiari. Solo un’ingegnerizzazione dei processi potrà difatti condurre al completamento dell’attività di revisione in un termine accettabile (per l’Autorità e per la compagnia stessa!).

 

 

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