L'avv. Soave risponde: "Conducente sorpreso al telefono durante la guida" - Il Broker.it

L’avv. Soave risponde: “Conducente sorpreso al telefono durante la guida”

Giancarlo Soave

Giancarlo SoaveLa Cassazione, con ordinanza n. 10840/2019, ha rigettato il ricorso di un automobilista al quale era stata elevata una multa poiché sorpreso ad utilizzare il cellulare durante la guida.

Nella fattispecie, il conducente si era opposto ad un’ordinanza con la quale, a seguito di un ricorso avverso un verbale, era stato sanzionato con il pagamento di una multa in favore del Comune per aver usato il telefono “non in viva voce né con auricolare durante la guida di autoveicolo”.

Egli chiedeva l’annullamento dell’ordinanza ritenendola nulla ma le sue ragioni venivano rigettate; decideva, quindi, di impugnare la decisione all’esito del giudizio d’opposizione innanzi al Tribunale che, però, rigettava l’istanza.

L’automobilista ricorreva, dunque, in Cassazione, lamentando che il Tribunale non avesse “esaminato la doglianza circa l’omessa motivazione sulla mancata immediata contestazione della pretesa infrazione di guida con ritenuto uso di cellulare, la quale necessita di contestazione immediata, salva l’indicazione da parte del soggetto accertatore delle ragioni della sua impossibilità.”

Secondo gli Ermellini il ricorso è infondato in relazione alla necessità che la contestazione della violazione circa l’uso del cellulare durante la guida sia immediata, in quanto: “il tribunale ha esaminato la doglianza e ritenuto, alla stregua della complessiva documentazione, la regolarità del procedimento irrogativo della sanzione; si tratta di motivazione congrua, non essendo il giudice abilitato a censurare le modalità organizzative del servizio di vigilanza né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione“.

La Cassazione, pertanto, non ha accolto il motivo sollevato dal ricorrente, per il quale la contestazione avrebbe dovuto avvenire immediatamente, ritenendo congrua l’impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza così come indicata nel verbale.

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