L'avv. Soave risponde su "Sinistro Stradale" - Il Broker.it

L’avv. Soave risponde su “Sinistro Stradale”

INCIDENTE TRA DUE AUTO IN VIA FORZE ARMATE ANGOLO VIA ALESSIO OLIVIERIIl Tribunale di Macerata – sentenza n. 2496/2018 – si è pronunciato in tema di concorso di colpa in un sinistro stradale.

Nel caso in esame un motociclista aveva intrapreso una manovra di sorpasso di vetture incolonnate, quando una di queste, decidendo di evitare la coda, svoltava a sinistra: in tale frangente il motociclista piombava sul veicolo riportando gravi lesioni.

Il conducente del motociclo lamentava la colpa esclusiva dell’automobilista, il quale, a sua volta, riteneva di avere ragione stante l’elevata velocità tenuta dalla moto.

Il Tribunale ha ritenuto prevalente la colpa dell’automobilista ma ha riconosciuto in capo al motociclista un concorso di colpa pari ad un terzo nella causazione del sinistro, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità relativa agli obblighi da osservare in fase di manovra di svolta ed alla normativa sul punto di cui all’art. 154 C.D.S.

Il Tribunale ha altresì richiamato il principio secondo cui la cd. “manovra di conversione” di un veicolo per uscire dalla sede stradale “può essere effettuata solo ove si abbia la certezza di poter completare la manovra stessa, lasciando libero così nel più breve tempo possibile lo scorrimento del normale flusso di circolazione” (Cass. 42493/2012).

Viene inoltre rilevato come l’esclusione del principio di affidamento sulla prudenza del comportamento altrui venga meno in caso di altrui condotta imprevedibile, con particolare riferimento, nella fattispecie, all’elevata velocità della moto sicuramente non idonea allo stato dei luoghi avuto riguardo alla presenza di auto incolonnate che  “lascia presumere anche al guidatore meno esperto l’esistenza di qualche impedimento alla circolazione, la mancata cognizione del quale non può che imporre particolare prudenza specie in fase di sorpasso della colonna di auto”.

Il Tribunale evidenzia, infine, l’“incapacità del motociclista di arrestare la marcia del motoveicolo” nonché la circostanza che la manovra di svolta del veicolo fosse quasi completata al momento dello scontro ed afferma che, ai fini della determinazione della responsabilità della vettura, si è tenuto conto dell’imprevedibilità della condotta del motociclista che ha sorpassato una colonna di auto ad una velocità non idonea allo stato dei luoghi.

Avv. Gian Carlo Soave

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