Avv. Soave risponde: "Onere probatorio nella responsabilità medica" - Il Broker.it

Avv. Soave risponde: “Onere probatorio nella responsabilità medica”

La Cassazione, con sentenza n. 6593/2019, ha stabilito che nell’ambito della responsabilità sanitaria spetta al paziente danneggiato provare il nesso causale tra condotta del sanitario e danno lamentato.

Nel caso in oggetto, l’erede del paziente deceduto ha impugnato la sentenza di secondo grado per avere erroneamente ritenuto “con apparente o, comunque, insufficiente ed illogica motivazione“, che il giudice di primo grado avesse “correttamente invocato ed applicato i principi giuridici in materia di responsabilità contrattuale medica“.

Il ricorrente sosteneva, infatti che la sentenza del Tribunale avesse “ingiustamente addossato al paziente-creditore, anziché al danneggiante, la prova del nesso causale” e che la Corte di Appello, confermandola, non abbia chiarito “perché sarebbe conforme al diritto in materia l’avere il Tribunale erroneamente onerato il danneggiato della prova certa dell’inadempimento qualificato“.

Secondo un consolidato orientamento è onere del paziente danneggiato provare l’esistenza del nesso causale tra condotta del medico e danno di cui si richiede il risarcimento, provando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non“, causa o concausa del danno subito, ditalchè, qualora non venga provato il nesso tra condotta ed evento, la domanda deve essere rigettata.

Secondo gli Ermellini, ai sensi dell’art. 1218 c.c., il creditore dell’obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) non deve provare la colpa del debitore ma il nesso causale tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento.

E’, dunque, onere del paziente (creditore) provare il nesso eziologico tra evento lesivo e condotta dei sanitari, ai quali spetta, invece, di provare l’esatto adempimento della prestazione.

Avv. Gian Carlo Soave.

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