Avv. Soave risponde: 2 medici imputati di lesioni a danno di un paziente - Il Broker.it

Avv. Soave risponde: 2 medici imputati di lesioni a danno di un paziente

medici

medici Si segnala la sentenza n. 8115/2019 con la quale la Cassazione ha illustrato l’ambito di applicabilità dell’art. 590 sexies c.p. introdotto dalla Legge Gelli.

Nella fattispecie – in cui due medici erano stati imputati del reato di lesioni personali colpose in danno di un paziente a seguito di un trattamento sanitario – il giudice di merito si era limitato a considerare i fatti di causa nell’ambito della normativa introdotta dalla Legge Gelli senza valutare la natura giuridica e i presupposti applicativi della causa di non punibilità in caso di imperizia di chi esercita la professione sanitaria.

Secondo la Suprema Corte la causa di non punibilità specifica per le ipotesi di responsabilità medica si applica solo ai fatti che possono essere inquadrati nell’art. 589 c.p. (omicidio colposo) o in quello nell’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose).

Inoltre, opera solo se l’esercente la professione sanitaria ha individuato le linee guida adeguate al caso concreto e versa in colpa lieve da imperizia nell’attuazione delle relative raccomandazioni.

La norma non trova, invece, applicazione se l’esercente la professione sanitaria versa in colpa da imprudenza e da negligenza; se l’atto sanitario non è stato governato da linee guida o da buone pratiche; se il sanitario ha individuato e selezionato le linee guida o le buone pratiche ma queste risultano inadeguate con riferimento al caso concreto; se il sanitario ha agito con imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle linee guida.

Secondo gli Ermellini “una tale verifica è del tutto mancata essendosi il giudice di appello limitato acriticamente a sussumere i fatti all’interno della normativa sopravvenuta, ravvisando in essa una ipotesi di depenalizzazione tout court, di immediata applicazione al caso in specie sebbene la pronuncia assolutoria, per non avere commesso il fatto, risultava ormai irrevocabile in assenza di una impugnazione ammissibile della pubblica accusa e omettendo qualsiasi valutazione di merito sulle numerose problematiche che si agitano sulla natura giuridica e sui presupposti applicativi della causa di non punibilità di lesione colposa determinata da imperizia di colui che esercita la professione sanitaria“.

Infine, giudice di appello incorreva in una totale omissione di pronuncia sulle censure di merito pure sollevate dalla difesa della parte civile nei motivi di appello proposti ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen.”.

La Cassazione ha, dunque, annullato la sentenza della Corte di Appello e rinviato al “giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì il regolamento delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità”.

 Avv. Giancarlo Soave

0 Comments

Leave A Comment