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Avvocato di Famiglia – Il Bullismo

In tema di bullismo

 

I fatti di cronaca dimostrano come il fenomeno del bullismo costituisca ormai a tutti gli effetti un allarme sociale. La legge non prevede una norma precisa ed autonoma che punisca la condotta del bullo, in quanto le modalità di azione possono essere molto diverse tra loro e, dunque, riconducibili a fattispecie di vario tipo.

La condotta è bullizzante se lo scopo primario sia quello di sottomettere mentalmente o fisicamente un soggetto con vessazioni reiterate nel tempo attraverso prese in giro, insulti, critiche, minacce, estorsioni, danneggiamento dei beni, violenza fisica e psicologica, aggressioni, percosse, lesioni, atteggiamenti volti ad escludere e isolare, fino all’istigazione al suicidio. Oltre al bullo – ovverosia colui che pone in essere la condotta sopra descritta – e la vittima vi possono essere altre figure che interagiscono: chi aiuta il bullo, magari bloccando fisicamente la vittima, chi lo sostiene ed incoraggia, chi invece resta indifferente e chi difende la vittima per far cessare i comportamenti aggressivi.

La condotta bullizzante può, quindi, integrare fattispecie di reato ma anche configurare un illecito civile per avere cagionato alla vittima danni fisici, psicologici ed esistenziali risarcibili in sede civile o penale attraverso la costituzione di parte civile. Ai sensi dell’art. 98 c.p. il soggetto che ha compiuto quattordici anni nel momento in cui ha commesso il fatto ed è capace di intendere e di volere è responsabile penalmente e può essere condannato per gli atti di bullismo commessi.

L’art. 2048 c.c. prevede la responsabilità civile – responsabilità per culpa in educando e culpa in vigilando – di genitori e insegnanti nel caso in cui venga commesso un illecito che cagioni un danno da parte del sottoposto alla loro educazione e vigilanza, dalla quale possono sottrarsi solo provando di non aver potuto impedire l’evento. In caso di danno alla vittima del bullo spetta ai genitori di quest’ultimo risarcire i danni cagionati dal figlio.

In tal senso si segnala la sentenza n. 168/2018 del Tribunale di La Spezia che ha ravvisato la responsabilità dei genitori di un ragazzo – il quale aveva fatto esplodere un petardo in una bottiglia ferendo all’occhio un partecipante della festa – condannandoli al risarcimento dei danni cagionati dal figlio in quanto avrebbero dovuto educare quest’ultimo a non tenere determinati comportamenti. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 69/2018, ha ritenuto la scuola responsabile per culpa in vigilando avendo ignorato le sollecitazioni dei genitori di una vittima di condotte bullizzanti iniziate durante la lezione e proseguite al di fuori della scuola.

La volontà della giurisprudenza è, pertanto, quella di fissare rigidi punti fermi, richiamando i genitori del bullo all’attenzione e condannandoli al risarcimento dei danni cagionati da loro figlio alla vittima, nonché condannando – in taluni casi – anche i genitori di chi assiste senza intervenire e senza dissociarsi dalla condotta bullizzante, dimostrando – secondo i giudici – di non avere ricevuto, così come il bullo, un’educazione idonea a prendere distanza da detti comportamenti. Chi partecipa emotivamente a un episodio di bullismo, senza comprenderne la gravità, non è, infatti, stato educato dai genitori, i quali sono esonerati da un’eventuale responsabilità solo se il figlio è, come la vittima, sottomesso psicologicamente al bullo.

Avv. Patricia Russo

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