L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”sorpasso e sanzioni” - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”sorpasso e sanzioni”

Sorpasso e sanzioni

Si segnala l’ordinanza n. 1683/2019 con la quale la Suprema Corte ha stabilito che chi effettua un sorpasso in prossimità di una curva e sconfini nell’opposta corsia, realizza sia la condotta di sorpasso vietato che quella di circolazione contro mano, sussistendo tra le due violazioni un rapporto di specialità e non di concorso formale, con conseguente applicazione – ai sensi dell’art. 198 C.D.S. – della sanzione ex art. 148 C.D.S. aumentabile fino al triplo. 

Nella fattispecie un automobilista era stato condannato per aver circolato contromano in corrispondenza di una curva, ex art. 143 comma 12 C.D.S., con applicazione della sanzione amministrativa e della sospensione della patente di guida per un mese. L’uomo impugnava la sentenza lamentando che la condotta di “sorpasso contromano“, sarebbe dovuta rientrare nell’art. 148 C.D.S. in tema di effettuazione della manovra di sorpasso. 

La doglianza veniva accolta: di qui il ricorso in Cassazione del Ministero dell’Interno e della Prefettura Ufficio territoriale, secondo i quali il sorpasso in prossimità di una curva, con invasione dell’opposta corsia di marcia, realizza sia la fattispecie di sorpasso vietato che quella di circolazione contromano.

La Suprema Corte accoglie l’impugnazione ed afferma che il sorpasso, necessario per evitare intralci alla circolazione e sveltire il traffico, è una manovra che rientra nella circolazione dei veicoli ed è consentita, salvo che non ricorrano le condizioni di pericolo di cui all’art. 148 C.D.S.

In relazione, invece, all’obbligo imposto ai veicoli dall’art. 143 C.D.S. e la previsione di una particolare sanzione per chi circola contromano in corrispondenza della curve e dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, esso è volto ad impedire che la violazione del precetto venga realizzata con l’invasione dell’opposta corsia in situazioni che non garantiscano che la stessa, oltre a essere necessitata, sia consentita dalle condizioni del traffico opposto e che sia rilevabile dai veicoli sopraggiungenti nell’altra corsia e consenta ai conducenti di adeguare a detta invasione la propria condotta.

Secondo gli Ermellini, dunque, l’effettuazione di una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con l’invasione dell’opposta corsia di marcia realizza sia un sorpasso vietato che la circolazione contro mano, non sussistendo tra le due violazioni un rapporto di specialità ma un concorso formale: il verbale di contestazione era, dunque, legittimo. 

Secondo il disposto dell’art. 198 C.D.S. la sanzione prevista per la violazione dell’art. 143 C.D.S. avrebbe potuto essere aumentata fino al triplo, ma considerato che tale rilievo non risulta essere stato esaminato nel merito né è rilevabile di ufficio, rimane coperto dal giudicato.

Avv. Gian Carlo Soave.

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