BREXIT - Memo su comunicato stampa 25.01.2019 MEF - Avv. Salvatore Iannitti - Avv. Benedetta Orsini - Il Broker.it

BREXIT – Memo su comunicato stampa 25.01.2019 MEF – Avv. Salvatore Iannitti – Avv. Benedetta Orsini

All’indomani del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 gennaio scorso, pubblicato il 25 gennaio, anche IVASS ne riporta la notizia nella propria home page, a beneficio di tutti gli operatori dell’industria assicurativa e dell’intermediazione assicurativa.
Il comunicato stampa è un annuncio delle iniziative che il Governo ha già intrapreso quale “piano B” in caso di recesso del Regno Unito dall’UE senza accordo, o, come più sovente viene chiamato  “hard Brexit”. In particolare si informa che il MEF ha approntato misure idonee per disciplinare questo passaggio e garantire quindi la continuità dell’operatività a mercati e intermediari.
Le disposizioni al momento sono ancora coperte da riserbo; tuttavia dal comunicato stampa possiamo evincere alcune considerazioni che di seguito si prova a riassumere.
1) Rassicurazione.
Si vuole innanzitutto rassicurare mercati ed operatori sul fatto che, anche nella più gravosa delle ipotesi (hard Brexit) le disposizioni mireranno a salvaguardare prima di tutto “la stabilità finanziaria, l’integrità e la continuità operativa di mercati e intermediari nonché la tutela di depositanti, investitori e clientela in generale”.
Al riguardo come sappiamo, nei settori vigilati e autorizzati, l’eventualità di una hard Brexit rischia di assumere conseguenze estremamente importanti, in quanto il Regno Unito diverrebbe a tutti gli effetti Stato Terzo: la prima conseguenza è la perdita del “passaporto” per poter operare in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento sotto l’egida dell’home country control.
Scongiurare quindi questa eventualità è di sensibile e primaria rilevanza e quindi l’esplicito obiettivo dell’emanando decreto.
Ricordiamo che l’IVASS ha da tempo intavolato un dialogo con le compagnie (si veda in proposito Lettera al mercato del 3 ottobre 2018 inviata a tutte le imprese anglosassoni aventi sede secondaria in Italia o operanti in LPS); le disposizioni che, nell’evenienza dovessero trovare applicazione, saranno il frutto di un attività di ascolto complessiva tra operatori, istituzioni, associazioni di categoria. 
2) Regime transitorio.
Lo strumento attraverso si vuole evitare il rischio di una cesura o “soluzione di continuità” è l’attuazione di un periodo transitorio, in cui mercati ed intermediari potranno continuare ad operare nel rispetto dell’attuale quadro normativo, distinto per settore di pertinenza (assicurativo, bancario, finanziario) e nel frattempo prepararsi ad adottare gli adempimenti che verranno richiesti per la continuazione dell’operatività alla fine di detto periodo  “in modo da assicurare un quadro certo che consenta a ciascun operatore di adeguarsi al nuovo contesto istituzionale ed operativo che si verrà a creare”.
Non è noto quanto questo periodo transitorio sarà destinato a durare e, come detto, vi è riservatezza sui contenuti del provvedimento; tuttavia viene precisato che saranno predisposte disposizioni ad hoc a seconda del settore di interesse.
Dal fatto che si prevede che il provvedimento con cui si introdurrà il periodo transitorio assumerà la forma di un Decreto Legge, la durata non sarà inferiore a 60 giorni. Il D.L. potrà essere nel frattempo convertito in legge o, eventualmente, “reiterato” con la promulgazione di un nuovo D.L. dal contenuto identico (prassi che, seppur non rispettosa del dettato costituzionale, è stata spesso utilizzata per ovviare a lentezze parlamentari).
3) Bilateralità.
Il periodo transitorio varrà sia per gli operatori britannici che esercitano in Italia sia per gli operatori italiani che esercitano nel Regno Unito, fermo restando che evidentemente in questo caso bisognerà far leva anche sulle corrispondenti disposizioni di legge inglese.
Una precisazione importante viene dedicata ai fondi pensione che investono in OICR del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per cui “il provvedimento prevedrà la possibilità di continuare a detenere tali strumenti nel periodo transitorio”.
4) Entrata in vigore
Non si sa ancora quando – e se – il provvedimento di attuazione di questo speciale periodo transitorio entrerà in vigore: bisognerà attendere i prossimi sviluppi e comprendere come il nodo Brexit verrà sciolto.
In ogni caso, il decreto è atteso prima o allo scadere del 29 marzo venturo, termine entro cui si concluderanno i negoziati tra il Regno Unito e l’Unione Europea per trovare un accordo che possa definire le modalità del recesso. L’augurio è che si regoli in ogni caso (in vista del futuro scadere del periodo transitorio) alcune questioni che stanno negli ultimi mesi impegnando gli operatori del settore, quale ad esempio la sorte dei contratti assicurativi emessi dai soggetti la cui licenza venga nel frattempo meno  o delle provvigioni maturate al momento in cui il distributore possedeva una valida licenza intra-comunitaria.
 
Avv. Salvatore Iannitti
Avv. Benedetta Orsini
Norton Rose Fulbright 

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