L’Avv. Gian Carlo Soave risponde: “Decreto sicurezza” - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde: “Decreto sicurezza”

Decreto sicurezza: chiarimenti

Si segnala che il Ministero dell’Interno, con circolare n. 300/A/245/19/149/2018/06, a seguito della conversione in legge del D.L. n. 113/2018 (c.d. decreto sicurezza), ha fornito alcuni chiarimenti in tema di circolazione stradale ai fini di una applicazione uniforme delle norme in materia introdotte dal suddetto decreto.

La citata circolare si sofferma soprattutto in punto noleggio dei veicoli, circolazione dei veicoli esteri, blocco stradale e parcheggiatori abusivi.

In tema di contratto di noleggio di autoveicoli l’art. 17 del decreto prevede – ai fini della prevenzione del terrorismo – l’obbligo per gli esercenti attività di noleggio di veicoli senza conducente di comunicare alle forze di polizia i dati identificativi dei soggetti che noleggiano i veicoli per il raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati.

La norma non opera per le locazioni aventi ad oggetto veicoli con peso complessivo superiore a sei tonnellate locati da imprese che esercitano l’attività di autotrasporto merci in conto terzi, nonché per autobus sopra i nove posti locati con conducente da parte di imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori.

Per quanto riguarda la circolazione dei veicoli immatricolati all’estero, è stato stabilito il divieto di circolazione per i residenti in Italia da più di sessanta gironi alla guida di veicoli immatricolati all’estero, salve limitate e documentate eccezioni legate a veicoli concessi in leasing, locazione o comodato a dipendenti e collaboratori da parte di imprese comunitarie non aventi sede legale in Italia. 

E’ stato altresì previsto il divieto di circolazione oltre un anno di permanenza effettiva del veicolo in Italia, anche se condotto da persona non residente.

In caso di accertamento delle violazioni sarà disposto il sequestro amministrativocon ordine di obbligo di reimmatricolazione in Italia (ex art. 93 C.D.S.) o di esportazione, ex art. 99 C.D.S. entro centoottanta giorni oppure la confisca del veicolo.

La violazione si applica anche al proprietario o usufruttuario del veicolo estero che risiede in Italia da più di sessanta giorni e che guida il suo veicolo. 

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio in materia di blocco stradale, si prevede che l’ipotesi di blocco di strada ordinaria (diversa da quella ferrata), già depenalizzata dal D. Lgs. n. 507/1999, sia previsto come reato e non come illecito amministrativo.

In caso, invece, di blocco stradale realizzato con la presenza della persona sulla strada si avrà un illecito amministrativo per garantire il diritto alla libertà di circolazione di cui all’art. 16 Costituzione mediandone il disagio o la compressione derivante dall’esercizio di altri interessi e libertà contrapposti (libertà di manifestazione o sciopero).

Il Decreto ha introdotto alcune novità anche in relazione all’esercizio dell’attività abusiva di parcheggiatore o guardiamacchine – comprese le aree private aperte all’uso pubblico – specie in punto sanzione amministrativa applicabile ed effetti nella recidiva della violazione.

Si segnalano, inoltre, le novità in relazione all’art. 196 C.D.S. in materia di responsabilità solidale per le violazioni amministrative in materia di circolazione stradale che prevedono nuove ipotesi di responsabilità solidale operanti in deroga al criterio generale della responsabilità solidale del proprietario.

Nelle ipotesi di cui all’art. 94 comma 4-bis C.D.S. risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. 

Sono chiamati a rispondere il locatario, il comodatario, il custode di veicolo sequestrato, l’erede in attesa di definizione dell’eredità, il responsabile del trust e tutti gli altri soggetti indicati dall’art. 247-bis Reg. Esec. C.D.S. quando il veicolo risulti essere utilizzato da tali soggetti diversi al proprietario per più di trenta giorni consecutivi.

Particolare caso di responsabilità solidale è previsto nei casi indicati dall’art. 93 comma 1bis – violazione del divieto di circolazione con veicolo estero da parte di residente in Italia da più di sessanta giorni – e comma 1 ter, violazione dell’obbligo di documentare il titolo del possesso del veicolo locato in leasing o in comodato a lavoratore o collaboratore da parte dell’impresa europea non avente sede in Italia.

In tali casi delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, salvo che non provi che la circolazione dello stesso è avvenuta contro la sua volontà.

Avv. Gian Carlo Soave.

0 Comments

Leave A Comment