L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”sinistri è responsabilità del comune” - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”sinistri è responsabilità del comune”

Soave

Sinistro e responsabilità del Comune

La Cassazione, con ordinanza n. 31957/2018, ha stabilito che in caso di incidente causato da un cane randagio non basta che la legge regionale individui nel Comune uno dei soggetti pubblici tenuti a contrastare il fenomeno del randagismo, per riconoscerne la responsabilità risarcitoria, ma spetta al danneggiato dimostrare la colpa dell’ente, essendo l’attraversamento della strada da parte di un cane randagio un fatto prevedibile.

Nel caso in esame si era verificato l’impatto di un veicolo con un randagio, sulla strada provinciale, a seguito del quale il conducente riportava danni fisici e all’auto.

Quest’ultimo conveniva, quindi, in giudizio la Provincia per ottenere un risarcimento dei danni, ma l’ente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, ditalchè l’attore veniva autorizzato a chiamare in causa il Comune.

 Il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea in quanto la Provincia non aveva alcun obbligo di recintare le strade e il Comune non era responsabile, avendo assolto il proprio obbligo di vigilanza sui cani randagi. 

La sentenza veniva impugnata: il Tribunale affermava la responsabilità del Comune per non avere adeguatamente provato di “avere adempiuto l’obbligo di repressione e prevenzione del randagismo“, condannandolo al risarcimento del danno.

Il Comune ricorreva, quindi, in Cassazione.

Gli Ermellini ritengono fondato il ricorso e ribadiscono che: “La Giurisprudenza di questa Corte in fattispecie analoghe ha preteso che il danneggiante si facesse carico dell’onere di individuare non in astratto, bensì in concreto, il comportamento colposo ascritto all’amministrazione comunale. Non basta, infatti, che la normativa regionale individui nel Comune il soggetto (o meglio: uno dei soggetti) con il compito di controllo e di gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall’ente e la riconducibilità dell’evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva.”

Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, accertare se “tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, come allegate e provate dall’attore in responsabilità, esso fosse anche evitabile con uno sforzo ragionevole, essendo incontestato che l’impatto tra l’auto della vittima ed il cane avvenne assai fuori dal centro abitato.”

Avv. Gian Carlo Soave.

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