L’Avv. Gian Carlo Soave risponde: “sinistro stradale e sorpasso” - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde: “sinistro stradale e sorpasso”

La Cassazione, con sentenza n. 31009/2018, ha stabilito che il sorpasso va compiuto in condizioni di assoluta sicurezza e va evitato se non vi è abbastanza spazio libero per effettuare la manovra, laddove per “spazio libero sufficiente” si intende la distanza laterale dalla sinistra del veicolo che si intende sorpassare, che dovrà essere adeguata,  specie se si tratti di veicoli a due ruote particolarmente instabili.

Nel caso in oggetto la Corte d’Appello aveva ritenuto responsabile del sinistro, nella misura del 50%, anche la conducente la bicicletta – urtata da un veicolo rimasto ignoto riportando gravi lesioni – avendo ritenuto non provata la correttezza della condotta della bicicletta e lo svolgimento del fatto lesivo.

L’art. 148 comma 3 C.d.S. prevede che: “il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo avere fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio“.

Secondo gli Ermellini, dunque, nell’effettuare un sorpasso esiste un obbligo di cautela nei casi in cui il velocipede o il motociclo che precede nella marcia manifesti anomalie nella guida da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso sia motivo di intralcio della circolazione e di pericolo per gli utenti della strada.

Si deve, quindi, verificare che le condizioni di marcia e quelle ambientali consentano di effettuare il sorpasso senza mettere in pericolo l’incolumità di alcuno.

Secondo la Suprema Corte non si trova in alcun passaggio della motivazione della sentenza impugnata la disamina del comportamento del conducente del veicolo nell’effettuare il sorpasso, in relazione alle prescrizioni contenute nel citato art. 148 C.d.S.

La presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. può essere applicata non già quando il giudice ritenga che la prova della dinamica del sinistro manchi, ma solo quando quella prova continui a mancare dopo che sia stato compiuto ogni sforzo per individuarla e valutarla. 

Spetterà al giudice del rinvio provvedere a un nuovo esame della vicenda.

Avv. Gian Carlo Soave.

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