L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”Responsabilità medica” - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”Responsabilità medica”

Litisconsorzio e responsabilità medicaIn caso di giudizio radicato per responsabilità medica da un paziente nei confronti dell’azienda sanitaria, la Cassazione, con sentenza n. 30601/2018, ha stabilito che la chiamata in garanzia, da parte dell’azienda, del medico cui è ascrivibile la condotta contestata non fa scattare automaticamente l’estensione dell’azione giudiziale nei confronti del terzo.Non si ha, dunque, litisconsorzio necessario ma facoltativo, per cui è valida la sentenza che ha deciso sulla domanda originaria proposta dal paziente nei confronti della struttura sanitaria senza estendere il giudizio al medico. Se la responsabilità dell’amministrazione scaturisce dal fatto posto in essere dal funzionario, il titolo di responsabilità resta in ogni caso distinto “venendo in questione rapporti giuridici autonomi che danno luogo a cause distinte, se pure poste in rapporto di dipendenza, tale per cui la responsabilità della PA presuppone l’accertamento del fatto del dipendente“.La richiesta del risarcimento del danno avanzata dal paziente può, pertanto, essere rivolta nei confronti della azienda sanitaria e/o del sanitario “le cui responsabilità appaiono compatibili e possono quindi cumularsi“.Si avrà, quindi, estensione della domanda dell’attore nei confronti del medico qualora l’azienda sanitaria lo indichi come unico responsabile del danno e non quando lo chiami in garanzia.Il paziente che decide di agire contro la struttura sanitaria e non contro il medico non può poi manifestare doglianze in ordine alla mancata partecipazione del sanitario al processo.Se, infatti, avesse voluto esercitare l’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno anche verso il medico avrebbe dovuto formulare una specifica domanda di condanna.Gli Ermellini ritengono, quindi, che non si abbia alcuna automatica estensione della domanda originaria.Avv. Gian Carlo Soave.

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