Avv. Angela Fiorella - LA GESTIONE DEGLI INCASSI: TRA CORRENTE SEPARATO E FIDEIUSSIONE BANCARIA SOSTITUTIVA - Il Broker.it

Avv. Angela Fiorella – LA GESTIONE DEGLI INCASSI: TRA CORRENTE SEPARATO E FIDEIUSSIONE BANCARIA SOSTITUTIVA

Angela Fiorella

La disciplina della gestione dei pagamenti dei premi assicurativi è contenuta nel Capo II della Parte III del Regolamento IVASS N. 40 del 2 agosto del 2018 che regolain maniera unitaria l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, ed implementa le novità introdotte dalla Direttiva (UE) n. 2016/97 – Insurance Distribution Directive, recepita nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 e attraverso le integrazioni e modifiche apportate al Codice delle Assicurazioni private, necessarie al coordinamento ordinamentale.
 
In tema di pagamento dei premi assicurativi, si prevede che questi possano essere ricevuti in denaro contante per i contratti di assicurazione contro i danni per importi non superiori a 750 euro annui per ciascun contratto. Per le coperture RC Auto e relative garanzie accessorie, qualora riferite allo stesso veicolo assicurato per la RC Auto, non vi sono invece limiti di pagamento con denaro contante specificamente previsti dalla normativa di settore, fermo restando il limite previsto in generale per i pagamenti in contanti dal Dlgs 231/2007, fissato ad € 3000,00. Per i premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, vige invece il divieto di ricevere pagamenti in denaro contante.
I distributori possono ricevere i pagamenti dei premi anche mediante assegni bancari, postali o circolari muniti di clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti assicurativi, o all’intermediario espressamente in tale qualità. I premi possono essere corrisposti anche con strumenti di pagamento elettronici, i quali devono essere messi a disposizione dei contraenti senza oneri a carico di questi ultimi, e quindi attraverso pagamenti on-line, bonifici, mezzi di pagamento bancari o postali.
 
Il pagamento del premio ha efficacia solutoria se è effettuato in contanti o con titoli di credito o mezzi elettronici muniti di provvista. Se invece è effettuato con titoli di credito che non garantiscono l’esistenza della provvista (es. assegno bancario o alcuni tipi di carte di credito), nel caso in cui il titolo non venga onorato, il pagamento del premio si riterrà come non eseguito, salvo il caso in cui il distributore che lo ha ricevuto abbia rilasciato all’assicurato la quietanza di pagamenti.
 
Giova rammentare che nella bozza iniziale dello schema di decreto legislativo recante attuazione della IDD, si era previsto che le imprese assicurative dovessero ricevere direttamente l’incasso dei premi dei clienti, privando gli agenti dei relativi flussi finanziari.  In tale ipotesi agenti, mediatori e i loro collaboratori (ma non i brokers) avrebbero dovuto effettuare il versamento dei premi ad essi corrisposti direttamente sul conto dell’impresa di assicurazione o riassicurazione per conto della quale è svolta l’attività di distribuzione, in deroga a quanto previsto dalla norma vigente, che prevede il versamento in un conto separato.  Dopo un’intensa battaglia delle associazioni di categoria, l’obbligo di pagamento diretto delle polizze alle compagnie assicurative da parte dei clienti di agenti e subagenti è stato poi eliminato dal testo definitivo del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68 che recepisce la direttiva europea.
 
Ma come devono essere incassati i pagamenti dei premi? È sufficiente dotarsi di un semplice conto corrente?
 
L’art 63 del Regolamento IVASS n. 40, richiamando l’art. 117 comma 2 e 3 e gli articoli 54 e 54 bis del precedente ed abrogato Regolamento ISVAP n. 5/2006 dispone che i premi versati agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese vengano versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento deve avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti e può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti.
 
Il precipuo scopo del principio della separazione patrimoniale è costituito dall’esigenza di tutelare i consumatori contro l’incapacità dell’intermediario assicurativo di trasferire i premi all’impresa di assicurazione o di trasferire all’assicurato gli importi della prestazione assicurativa. Al riguardo si sottolinea che una delle sanzioni maggiormente comminate agli intermediari è infatti proprio quella relativa al non corretto utilizzo del conto corrente separato ex art. 117 del CAP (Codice Assicurazioni Private), pertanto, fine di fornire chiarimenti sul punto, anche l’IVASS con Lettera al Mercato del 6 novembre 2017 è intervenuto sulle problematiche della separazione patrimoniale, fornendo alcuni importanti chiarimenti interpretativi.
 
Alla luce degli esposti principi, l’intermediario non può utilizzare il conto corrente separato per operazioni personali, anche se connesse alla gestione dell’impresa, e per qualsivoglia movimentazione di addebito e accredito non riconducibile alle voci tassativamente indicate dall’art. 117 del CAP (c. d. partite non assicurative o PNA). Ne discende che sono da considerarsi partite non assicurativele rate di rivalsa, il canone di affitto dei locali, le utenze, la cassa di previdenza, la quota di iscrizione al Gruppo aziendale agenti. Gli intermediari che operano per più imprese devono inoltre adottare procedure idonee a garantire l’attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese non possono essere disposti in conti correnti diversi dal conto corrente separato. Infatti, per gli intermediari che operano con conto corrente separato, non è consentito incassare i premi con  una carta di pagamento prepagata atteso che ciò costituirebbe una forma d’incasso “in proprio” che non può ritenersi conforme ai requisiti vigenti in materia di separazione patrimoniale in quanto per i premi incassati tramite carta di pagamento prepagata si determina una giacenza, seppur temporanea, su uno strumento diverso dal conto separato e privo delle garanzie legali sopracitate, proprie del conto separato.
 
Occorre tener presente che affinché il conto corrente ex art 117 CAP sia pienamente conforme alle succitate disposizioni normative, non è sufficiente che l’istituto bancario apra un normale conto bancario indicando che l’intestazione è nella specifica qualità di intermediario e che il conto corrente è acceso ai sensi dell’articolo 117 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Bisogna quindi verificare con attenzione che nelle clausole contrattuali del Conto Corrente sia esplicitato che non è prevista alcuna forma di compensazione con la banca e vengano indicati tutti i requisiti che il conto medesimo deve avere in osservanza della citata norma del CAP (inammissibilità di azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione, ecc.)
 
L’IVASS ha chiarito che è invece ammissibile la compensazione sul conto corrente ex art 117 CAP tra i premi che l’assicurato deve versare (anche relativi a polizze emesse da diverse compagnie mandanti) e i crediti che il medesimo assicurato vanta per rimborsi (totali o parziali) di premio, a condizione che l’intermediario esegua le registrazioni contabili in modo analitico, così che si possa correttamente ricostruire la movimentazione e distinguere in maniera chiara l’importo in uscita (del rimborso) e l’effettivo importo in entrata (del premio), ed imputare senza errori le voci in entrata e in uscita alle compagnie interessate.
 
Possono invece sottrarsi agli obblighi di separazione patrimoniale gli intermediari che in luogo del conto corrente separato sottoscrivono una fidejussione bancaria chedocumentino in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4% dei premi netti incassati, con un minimo di € 18.750, prendendo a riferimento l’ammontare dei premi incassati risultante al 31/12 dell’anno precedente a quello della stipula. ln caso di plurimandato, per determinare l’importo della fideiussione bancaria, il 4% previsto dall’art. 117, comma 3 bis del CAP deve essere calcolato sul monte-premi netto complessivamente incassato dall’intermediario (indipendentemente dalla quota afferente ai singoli mandati).
 
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Avv. Angela Fiorella
Business Development & Account Manager– Dekra Italia s.r.l.
Claims & Expertise Services

 

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