Avv. Patricia Russo - Risarcimento del danno e pensione di reversibilità - Question Time: Famiglia & Assicurazioni - Il Broker.it

Avv. Patricia Russo – Risarcimento del danno e pensione di reversibilità – Question Time: Famiglia & Assicurazioni

Patricia Russo


 
Si segnala la sentenza n. 12564/2018 con la quale la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di risarcimento del danno per perdita del coniuge in caso di sinistro stradale.
Nel caso in esame alla vedova era stato negato il pieno risarcimento del danno patrimoniale ritenendo che tale danno, consistente nella perdita dell’aiuto economico offerto dal defunto, dovesse essere liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della pensione di reversibilità accordata dall’INPS al coniuge superstite.
La materia è indubbiamente molto complessa: circa la questione del cumulo di reversibilità e risarcimento danni esistono due orientamenti giurisprudenziali.
Quello prevalente esclude che dall’importo del risarcimento del danno patrimoniale da morte del familiare vada detratto quanto percepito dal coniuge superstite a titolo di reversibilità, considerata la natura non risarcitoria di quest’ultima oltre all’inapplicabilità della compensatio lucri cum damno, data la diversità del titolo dell’attribuzione patrimoniale della pensione rispetto al fatto illecito.
L’altro orientamento afferma il principio opposto, valorizzando la funzione della pensione di reversibilità volta a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione di un danno risarcibile nella misura del relativo valore.
Secondo gli Ermellini non si deve tener conto della pensione di reversibilità nella liquidazione del danno patrimoniale da morte del familiare, non dovendosi quindi effettuare alcuna detrazione a quanto già percepito a titolo di reversibilità dal congiunto del defunto, poichè l’erogazione previdenziale non ha natura risarcitoria e ha diverso titolo rispetto al fatto illecito.
Quest’ultimo è, infatti, estraneo alla pensione di reversibilità la quale, invece, si collega a un sacrificio economico del lavoratore e non a un vero e proprio lucro; pertanto, secondo la Corte di Cassazione le due prestazioni sono cumulabili come confermato dal principio di diritto secondo cui: “dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’INPS al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto”.

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