L’Avv. Gian Carlo Soave risponde”l’assicurazione auto” - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde”l’assicurazione auto”

Soave

Si segnala la sentenza del 4.09.2018 con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che l’auto deve essere assicurata per la responsabilità civile anche se è sempre ferma su un terreno privato, in quanto i presupposti per l’assicurazione obbligatoria dei veicoli sono l’idoneità del mezzo alla circolazione, la sua immatricolazione e il fatto che non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione.Ai sensi dell’art. 1 punto 1 Direttiva 72/166/CEE, un mezzo che corrisponde alla nozione di veicolo è soggetto all’obbligo di assicurazione enunciato dal successivo articolo 3 anche se il proprietario non intenda più guidarlo e lo tenga fermo su un terreno privato.Nella fattispecie (in Portogallo) una donna che non aveva più intenzione di utilizzare la sua automobile l’aveva parcheggiata su un terreno di sua proprietà senza più assicurarla.Ad insaputa della signora, però, la vettura venne utilizzata da suo figlio che provocò un incidente morendo nello stesso insieme ad altre due persone. Considerato che il veicolo non era assicurato i parenti delle vittime furono risarciti dal Fondo di Garanzia.Ritenendo però che l’auto dovesse essere assicurata, il Fondo chiese poi il rimborso degli importi risarciti non solo nei confronti del responsabile dell’incidente ma anche a chi, pur avendo l’obbligo di assicurare l’automobile che aveva causato il sinistro, non lo aveva fatto.La Corte di Giustizia ha, altresì, chiarito che è legittimo prevedere che gli organismi nazionali deputati al risarcimento dei danni cagionati da un veicolo non identificato o non assicurato possano rivalersi sia nei confronti del responsabile del sinistro sia contro il soggetto tenuto a stipulare un’assicurazione RC auto che non ha adempiuto a tale obbligo, anche se soggetto diverso dal responsabile del sinistro in cui si sono verificati i danni.             Avv. Gian Carlo Soave.  

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