L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”Violazione del codice della strada” - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”Violazione del codice della strada”

Violazioni al Codice della Strada Quando viene elevato un verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, la contestazione deve essere immediata, salvo quando sia impossibile procedervi per  ragioni da indicare nel verbale di contestazione tra le quali vanno annoverate, a titolo esemplificativo, quelle di cui all’art. 348 regolamento di attuazione al C.d.S.: “a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso in curva; d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo”.Con ordinanza n. 1802372018, la Cassazione ha affermato che tra i motivi per i quali non risulta possibile la contestazione immediata vi è anche quello relativo alla volontà di non interrompere il servizio per la rilevazione di un incidente. Nel caso in esame, a seguito del rigetto in primo e secondo grado del ricorso avverso il verbale di contestazione per violazione dell’art. 79 C.d.S., l’utente ricorre in Cassazione lamentando la violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. e 416, 132, 115 c.p.c. per illegittimità della contestazione differita della multa.Gli Ermellini evidenziano che dalla sentenza impugnata emerge che in verbale veniva indicato quale motivo di impossibilità della contestazione immediata <<espletamento sinistro>> ed affermano che <<questa Corte, da tempo, ha affermato il principio che la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n.24066, 21.6.01 n.8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc.)>>.Ecco che allora <<la contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi. L’indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d’una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione>>.Il rilevamento di un sinistro si configura quale motivo di impossibilità della contestazione immediata in quanto <<tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all’espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d’interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell’infrazione ad un solo contravventore>>.Il ricorso deve essere respinto.

             Avv. Gian Carlo Soave.  

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