IDD: quali difficoltà in fase di implementazione? Il punto di vista dell’Avv. Salvatore Iannitti - Il Broker.it

IDD: quali difficoltà in fase di implementazione? Il punto di vista dell’Avv. Salvatore Iannitti

 

Torniamo a parlare di Insurance Distribution Directive (IDD) con l’Avvocato Iannitti (partner responsabile del dipartimento di diritto assicurativo dello studio Norton Rose Fulbright), con il quale abbiamo già commentato la bozza di decreto legislativo (https://ilbroker.it/2018/03/12/intervista-allavvocato-salvatore-iannitti-la-bozza-di-implementazione-della-insurance-distribution-directive/ ) e gli esiti della pubblica consultazione (https://ilbroker.it/2018/08/20/idd-un-commento-agli-esiti-della-pubblica-consultazione-intervista-avv-salvatore-iannitti/#respond ).

 

O: buongiorno Avvocato Iannitti, l’ultima volta che ci siam visti parlavamo del rush finale per l’implementazione dell’IDD. Come procede, vista dal suo punto di osservazione?

 

I: Gli ultimi due mesi sono stati sicuramente impegnativi, sicuramente più del previsto, per la maggior parte degli operatori del mercato. E non mi riferisco soltanto al gravoso compito di predisporre i DIP e gli allegati 3 e 4 in poco più di un mese.

 

O: Ci può aiutare a capire?

 

I: Mi spiego meglio: IDD non si riduce ad una mera attività di produzione documentale, come alcuni consulenti hanno cercato di far passare.

 

Anche a causa degli ampi vuoti normativi, soprattutto a livello di normativa secondaria, i distributori sono difatti impegnati in un’attività di analisi qualitativa della normativa che si sta rilevando più ardua del solito e sta assorbendo risorse ed energie.

 

O: Sappiamo che lavora con tanti intermediari e compagnie: quali temi vi vedono più impegnati?

 

I: Un rompicapo molto interessante è il confine tra i prodotto tailor made propriamente detti e quelli che presentano una mera modularità, rilevante sia ai fini della POG, sia ai fini dell’adempimento degli obblighi pre-contrattuali.

 

C’è poi il problema, segnalato più volte, di dover dare un contenuto all’attività di consulenza, attualmente oggetto di dispute argomentative tra chi propende per un’interpretazione formale legata alla raccomandazione personalizzata e chi invece sottolinea l’importanza di un’analisi profonda dei bisogni dell’assicurato. Il tema, naturalmente, si rivela senz’altro sensibile ed importante per la categoria dei broker assicurativi.

 

Infine, l’approccio più sostanziale della disciplina in materia di conflitto d’interessi sta creando non pochi grattacapi a quelle realtà che comprendono più entità operanti soventemente su fronti contrapposti.

 

O: E cosa ci dice al riguardo del nuovo assetto del RUI?

 

I: Anche qui, in realtà, si segnalano non poche difficoltà, legate soprattutto agli intermediari a titolo accessorio, costretti a decidere se operare per una compagnia o un intermediario, e vittime di un regime transitorio non del tutto chiaro.

 

Per il resto gli intermediari si son concentrati nel capire come sfruttare le nuove possibilità di semplificazione offerte rispetto alle società iscritte alla sezione E, per le quali vanno ora iscritti solo i dipendenti/collaboratori operanti fuori dei locali.

 

O: C’è qualche settore più colpito degli altri?

 

I: Sicuramente, tra tutti, spiccano due temi:

 

i) l’assenza dell’elenco delle norme di interesse generale, che sta complicando oltremodo i piani di compagnie ed intermediari comunitari (molti dei quali sono peraltro contemporaneamente impegnati con i piani post-Brexit…); e

 

ii) la confusione regnante con riferimento agli IBIPs. In attesa del Regolamento di IVASS, sentita CONSOB, non è difatti così scontato (come invece sembrerebbe leggendo gli esiti della pubblica consultazione) che gli operatori dispongano di una disciplina auto-sufficiente, semplicemente in virtù del CAP e dei Regolamenti emanati dalla Commissione Europea. Il CAP non è difatti affatto chiaro in materia di inducement (col sorprendente rinvio alla disciplina Mifid!) e delega IVASS a fornire chiarimenti al riguardo, così come con riferimento alle informazioni integrative in materia di costi e rischi connessi ai prodotti ed alle strategie di investimento.

 

Si è poi ancora in attesa di avere la conferma del divieto di cumulo delle posizioni di beneficiario ed intermediario, che nel settore IBIPs aprirebbe possibilità molto interessanti di far leva con gli investimenti in questo genere di prodotti.

 

O: Considerazioni finali?

 

I: Sicuramente sono da attendersi corpose sessioni di Q&A tra Autorità di Vigilanza ed associazioni di categoria (con la speranza e l’auspicio di una piena condivisione con l’intero mercato), nonché ulteriori provvedimenti dell’Autorità ad integrazione della normativa applicabile in alcuni ambiti (IBIPs e norme di interesse generali su tutti).

 

La difficoltà, in questa fase, sta tutta nell’indovinare le interpretazioni che finiranno col prevalere sul mercato: i tempi del business, difatti, non perdonano e la corsa all’implementazione nel frattempo continua imperterrita…

 

Le responsabilità non sono tuttavia da addebitarsi tutte alle Autorità di Vigilanza: dal punto di vista degli operatori, col senno di poi, si sarebbe potuto forse dedicare qualche risorsa ed energia in più nell’analisi dell’impatto dell’IDD, che in molti casi e per buona parte del 2018 ha finito forse con l’essere oscurata dal GDPR (e da Brexit, ove rilevante!).

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