L’Avv. Angela Fiorella - La rottamazione della Nota informativa e gli obblighi informativi in materia di prodotti assicurativi previsti dal Reg. Ivass n. 40 e 41. - Il Broker.it

L’Avv. Angela Fiorella – La rottamazione della Nota informativa e gli obblighi informativi in materia di prodotti assicurativi previsti dal Reg. Ivass n. 40 e 41.

 

La disciplina dell’informativa dei prodotti assicurativi è stata oggetto di recente revisione, attraverso i RegolamentiIVASS n° 40 e 41 del 2018, che hanno avuto il pregio di coordinare la Direttiva (UE) n. 2016/97sulla distribuzione assicurativa “IDD” con la normativa nazionale, attraverso la novella del Regolamento IVASS n. 35/2010 e del Codice delle Assicurazioni (art 185), al fine di rendere l’informativa precontrattuale complessivamente coerente con la succitata normativa europea.
 
Prima della conclusione di un contratto di assicurazione l’obbligo di consegnare la “comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti del contraenti” di cui all’Allegato 3 del Reg. IVASS n° 40 (ex Allegato 7A) permane per gli intermediari, così come l’obbligo, vigente anche per le imprese di assicurazione, di consegnare al contraente le informazioni previste dall’ex Allegato 7B, ora sostituito dall’ Allegato 4 del Reg. IVASS n° 40, contenente le informazioni generali sulla struttura ed organizzazione del distributore, quali ad esempio la denominazione, numero di iscrizione al RUI o in caso di impresa assicurativa che opera con distribuzione diretta, il numero di iscrizione all’Albo tenuto da IVASS, indirizzo del sito web, recapiti, specifiche circa la tipologia di mandato, le modalità di incasso dei premi, potenziali situazioni di conflitto di interessi e strumenti di tutela del contraente. Sono esenti dal rispetto delle sopracitate previsioni i distributori che operano nella distribuzione di grandi rischi.
Nel corpo dell’Allegato 4, si dovrà esplicitare la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in:
a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente. In tale ipotesi si dovrà comunicare al contraente anche l’importo del compenso o l’informazione relativa al metodo per calcolare il compenso;
b) una commissione inclusa nel premio assicurativo;
c) altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata;
d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a), b) e c).
L’Allegato 4 dovrà inoltre contenere informazioni sulla natura del compenso percepito dai dipendenti dell’impresa assicurativa direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione
Per i contratti di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, resta fermo quanto previsto nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131 del Codice delle Assicurazioni private, pertanto la provvigione riconosciuta dall’impresa all’intermediario deve essere espressa in valore assoluto indicando il peso percentuale della provvigione sul premio globale. 
Segue a tali obblighi quello di rilasciare al potenziale contraente le Condizioni di assicurazione o ove previsto, il Modulo di proposta e la Nota informativa, che a partire dal 1° ottobre 2018, è stata sostituita da modelli standardizzati, distinti a seconda del tipo di prodotto (rispettivamente prodotti danni, prodotti vita diversi da quelli d’investimento assicurativi e prodotti d’investimento assicurativi). 
 
Di seguito, si elencano i documenti che dovranno essere forniti dai distributori prima della stipula del contratto di assicurazione in sostituzione della nota informativa: 
 
• Per i prodotti assicurativi danni ®il DIP DANNI e il DIP aggiuntivo Danni e/o DIP Aggiuntivo RC Auto.
• Per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi ® il DIP Vita e il DIP aggiuntivo Vita.
• Nel caso in cui a prodotti assicurativi vita siano abbinate garanzia relative ai rami danni, anche se le garanzie oggetto di abbinamento sono prestate da imprese differenti ®il DIP aggiuntivo Multirischi;
• Per i prodotti di investimento assicurativi ® il KID e ilDIP aggiuntivo IBIP.
 
In particolare, nel DIP principale si deve riportare una sintesi della copertura assicurativa, illustrando quali sono rischi assicurati, la somma assicurata, come adempiere al pagamento e, ove del caso, l’ambito geografico e una sintesi delle limitazioni ed esclusioni della copertura. Il DIPaggiuntivo contiene invece le informazioni aggiuntive e complementari rispetto al DIP principale con l’obiettivo di guidare il cliente verso una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell’impresa.
 
 
È agevole intuire che l’intento del legislatore italiano, nel recepire la Direttiva IDD, è di fare in modo contraente possaacquisire piena conoscenza del prodotto attraverso una descrizione sintetica e chiara delle informazioni principali che lo contraddistinguono, così come le caratteristiche di personalizzazione, le informazioni riguardanti le modalità di denuncia dei sinistri e di presentazione dei reclami.
 
Per tali ragioni, i termini “garantito” “garanzia” e “garantisce” dovranno utilizzarsi solo per contratti in riferimento ai quali l’impresa presta direttamente la specifica garanzia, evitando l’uso di tali termini nell’ipotesi di impegni assunti da terzi a corrispondere importi. I documenti precontrattuali non dovranno contenere rinvii alle condizioni di polizza, ed i riferimenti normativi dovranno essere limitati allo stretto necessario.
 
A ben vedere, l’esigenza di informare correttamente il cliente godeva di forte tutela nell’impianto regolatorio italiano già prima della IDD, tenuto conto dell’obbligo per gli intermediari di proporre o consigliare contratti adeguati alle  esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Cliente e di acquisire da questi ogni informazione ritenuta utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale, secondo quanto disposto dall’art 52 del Regolamento IVASS n° 5/2006.
 
L’auspicata esigenza di semplificazione degli adempimenti informativi, con lo scopo di evitare controversie fra impresa e cliente, potrebbe dunque sfumare, considerato che i documenti che l’intermediario dovrà sottoporre all’analisi del cliente saranno ben 3 (DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni Generali di Assicurazioni), in luogo della precedente Nota Informativa e Condizioni Generali di Contratto, oltre al questionario di adeguatezza. Gli adempimenti a carico degli intermediari potrebbero quindi appesantirsi, cosi come il corposo carteggio che il cliente dovrebbe avere cura di consultare.
 
Il nuovo Regolamento IVASS 40/2018 ribadisce altresì il concetto di minimizzazione della richiesta dei documenti aicontraenti in fase assuntiva. L’ Art. 68 del succitato Regolamento prevede infatti che i distributori, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti e degli aderenti, adottino modalità di gestione della documentazione idonee ad evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui  già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo  contraente, e che risulti ancora in corso di validità, ribadendo quanto già previsto dal Reg. IVASS 8/2015.
La documentazione precontrattuale può essere consegnata anche tramite un sito internet o a mezzo posta elettronica, ma il distributore dovrà conservare traccia della scelta effettuata dal contraente, e dell’indicazione relativa all’indirizzo dallo stesso fornito e dei relativi aggiornamenti.
È bene conservare un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente che possa dimostrare l’adempimento da parte del distributore dei succitati obblighi informativi, ovvero la prova di aver correttamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione, in quanto l’inosservanza dell’obbligo di consegna è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila, come previsto dall’articolo 324 del Codice delle Assicurazioni Private.
Riguardo i tempi di emissione della polizza, il Regolamento 40/2018 prevede che la polizza sia trasmessa dai distributori al contraente entro cinque giorni dalla conclusione del contratto ricalcando quanto già disposto dall’ Art. 11 Reg 13/2008 a mente del quale il certificato di assicurazione e il contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque giorni.
 
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Angela Fiorella
Business Development & Account Manager
Claims & Expertise Services – DEKRA Italia S.r.l.

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