L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”Colpa Medica” - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”Colpa Medica”

Con sentenza numero 3690/2018 il Tribunale di Bari si è pronunciato in tema di responsabilità medica e, più in particolare, in punto onere della prova in relazione ad una causa instaurata da una signora contro un chirurgo estetico per una non corretta esecuzione di un intervento al quale si era sottoposta.Il Tribunale ha ribadito il principio in virtù del quale il paziente, che instaura un giudizio di responsabilità medico-sanitaria, deve dimostrare il danno subito ed il nesso causale tra quest’ultimo e trattamento medico.Onere che va assolto provando che la condotta del sanitario è stata la causa del danno secondo il criterio del “più probabile che non”.A riguardo, il Tribunale ha richiamato un orientamento della Suprema Corte secondo la quale per ricollegare “un evento lesivo ad un atto medico colposo occorre che sussista tra i due elementi un nesso causale non in termini di certezza (“oltre ogni ragionevole dubbio”, come deve avvenire in sede penale) né di mera possibilità, ma di rilevante probabilità, nel senso che il comportamento commissivo o omissivo del singolo sanitario o della struttura deve aver causato il danno lamentato dal paziente con un grado di efficienza causale così alto da rendere più che plausibile l’esclusione di altri fattori concomitanti o addirittura assorbenti“.In capo al medico o alla struttura in cui questi opera vi è l’onere di dimostrare che la prestazione medica è stata eseguita correttamente e diligentemente, che non vi è stata colpa, imprudenza o imperizia e che, dunque, gli esiti lamentati dal paziente sono derivati da un evento imprevisto e imprevedibile.Il Tribunale ha, altresì, evidenziato che la condotta colposa del responsabile e il nesso di causa che la lega al danno sono oggetto di due diversi accertamenti: la prova della prima non dimostra quindi la sussistenza del secondo e viceversa.

             Avv. Gian Carlo Soave.

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