L’Avv. Gian Carlo Soave risponde: “Risarcimento e buche stradali” - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde: “Risarcimento e buche stradali”

Si segnala che secondo l’orientamento della Cassazione il risarcimento danni provocato da eventi riconducibili alla presenza di buche stradali è dovuto solo ove la buca non sia stata segnalata o se l’utente non poteva evitarla o avvistarla in alcun modo; nulla è dovuto se il custode prova il caso fortuito rappresentato anche dalla imprudente condotta dell’utente della strada.
Sono due le norme che rilevano in materia di responsabilità del custode: l’art 2051 c.c – che contiene una presunzione di responsabilità dell’ente proprietario che deve custodire la strada in modo che non sia di pregiudizio ai suoi utenti – e l’art. 2043 c.c. in forza del quale il custode è responsabile se la buca rappresenta un’insidia stradale, in quanto non era né prevedibile, né evitabile da parte di chi circolava in quel tratto.
A seguire si evidenzia la giurisprudenza di legittimità in materia.
Con ordinanza n. 12032/2018 la Cassazione ha affermato che “il caso fortuito idoneo a fare venire meno la responsabilità del custode può essere costituito anche dal comportamento colposo del danneggiato”.
In tal senso anche l’ordinanza n. 6034/2018 secondo la quale “nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., primo comma: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione – oggetto di dovere generale riconducibile all’art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un’esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta – delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso“.
Ed ancora aderiscono al medesimo orientamento l’ordinanza n. 2298/2018 e la n. 7887/2018.
La prima ha respinto il ricorso di proprietario e conducente di un ciclomotore avverso la sentenza di secondo grado che “affermata la prevedibilità della buca e ricondotto esclusivamente all’imprudente condotta di guida del conducente il suo mancato avvistamento, ha coerentemente escluso la ricorrenza degli elementi della non prevedibilità e la non visibilità del pericolo- necessari ad integrare l’insidia stradale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. (sulla base dell’inquadramento compiuto dal primo giudice e non contestato in sede di gravame); né le censure relative all’erroneità del richiamo all’art. 149 C.d.S. e alla supposizione che le vetture che precedevano il ciclomotore avessero un’«andatura non lineare» valgono a incrinare la sostanziale coerenza di una motivazione che è basata sulla prevedibilità dell’esistenza di buche stradali e sulla possibilità di avvistarle con una condotta di guida più attenta alle condizioni del manto stradale (tenuto conto anche dell’ampiezza dell’avvallamento e dell’orario «centro-diurno» in cui si era verificato il sinistro).
La seconda ha affermato che non si ha insidia stradale se l’evento lesivo è provocato da “una buca poco profonda, di modeste dimensioni, tale da poter essere evitata prestando una semplice attenzione nel camminare“.
Ne consegue che il risarcimento del danno dovuto alla presenza di buca presente sul manto stradale spetta se l’ente proprietario o il gestore della strada non abbia provveduto a segnalare o a riparare la buca, contravvenendo agli obblighi di manutenzione.
Nessun risarcimento è dovuto se la buca si è formata per un evento atmosferico o per un fenomeno imprevedibile e inevitabile da parte dell’ente – che il custode ha l’onere di provare – o se l’utente nel circolare non si attenga alle regole di comune diligenza.
             Avv. Gian Carlo Soave.

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