Avv. Patricia Russo - Comportamento dei Pedoni - "Question Time: Famiglia & Assicurazioni" - Il Broker.it

Avv. Patricia Russo – Comportamento dei Pedoni – "Question Time: Famiglia & Assicurazioni"

Patricia Russo


Si segnala l’art. 190 del Codice della Strada che contiene una indicazione molto importante quanto – spesso – trascurata circa il comportamento che il pedone deve assumere in strada.
La norma citata prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria nei confronti dei pedoni che trasgrediscano ai divieti o che non rispettino le norme di comportamento stabilite.
Innanzitutto va evidenziato che il pedone può circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi predisposti.
In mancanza di tali spazi, oppure qualora questi siano ingombri, interrotti o insufficienti, i pedoni dovranno circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli al fine di evitare intralcio alla circolazione.
Al di fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando la carreggiata è a senso unico di circolazione.
Nella mezz’ora successiva al tramonto del sole fino a mezz’ora prima del suo sorgere, i pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, devono camminare su un’unica fila.
Anche l’attraversamento deve svolgersi con molta attenzione, avvalendosi principalmente – ove possibile – degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi.
In caso di mancanza o di distanza superiore ai cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare perpendicolarmente la carreggiata, prestando particolare attenzione.
E’ invece vietato l’attraversamento in diagonale delle intersezioni e quello delle piazze e dei larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, nonché l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
Se il pedone attraversa la carreggiata in una zona sprovvista degli attraversamenti pedonali deve dare precedenza ai conducenti.
La carreggiata deve essere dal pedone lasciata libera prima possibile così da consentire il traffico veicolare ed evitare pregiudizio ai conducenti delle vetture. Ai pedoni è fatto divieto di sostare o indugiare sulla carreggiata – salvo i casi di necessità – e di sostare in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali per evitare di intralciare il transito degli altri pedoni.

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